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Sinistri - Auto, Incendio, Furto

Qui trovi una lista delle domande più frequenti con le risposte.

È sempre obbligatorio effettuare la denuncia di incidente?

Sì, è obbligatorio denunciare tempestivamente il sinistro, sia che si abbia torto, sia che si abbia ragione. Nel caso si tratti di un incidente, avvenuto tra due soli veicoli con targa italiana e assicurati regolarmente e ci sia accordo sulla dinamica dell’incidente, può essere sufficiente compilare la constatazione amichevole. Il modulo dovrà essere firmato da entrambi i conducenti, che ne tratterranno due copie ciascuno, una per loro e una per le rispettive compagnie di assicurazione. In caso di mancato accordo sulla dinamica invece il modulo dovrà essere sottoscritto dal conducente o dall’assicurato che trasmetterà una copia della constatazione amichevole alla Compagnia trattenendone una per sé

Cos'è la procedura di risarcimento diretto?

Si tratta di una nuova procedura entrata in vigore il 1 febbraio 2007, la quale prevede che, in determinati casi, per la richiesta di risarcimento danni ci si possa rivolgere alla propria compagnia di assicurazione, invece che a quella del responsabile del danno. Gli obiettivi della procedura di risarcimento diretto sono: accelerare i tempi di liquidazione degli incidenti, facilitare il danneggiato che può così trattare con la sua assicurazione invece che con un’assicurazione estranea e semplificare i meccanismi di comunicazione tra le assicurazioni

Tutti gli incidenti rientrano nella procedura di risarcimento diretto?

No, non tutti. Il risarcimento diretto si applica solo agli incidenti che avvengano in Italia, Repubblica di S. Marino o Città del Vaticano, che vedano coinvolti solo due veicoli a motore, immatricolati in Italia, Repubblica di S. Marino o Città del Vaticano, con targa italiana e assicurati con compagnie che aderiscono al risarcimento diretto, in presenza di collisione degli stessi. Rientrano nella procedura di risarcimento diretto anche i danni alla persona del conducente non responsabile, purchè compresi entro il 9% di invalidità permanente

A chi deve essere presentata la richiesta di risarcimento per le lesioni riportate dai passeggeri?

Il risarcimento di tali danni, entro il massimale minimo di legge, compete sempre alla Compagnia assicuratrice del veicolo sul quale erano trasportati i passeggeri, indipendentemente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro

Cosa devo fare in caso di incidente con un veicolo non assicurato?

È necessario richiedere sempre l’intervento dell’autorità pubblica. È importante inoltre raccogliere il maggior numero possibile di elementi per identificare il veicolo in questione (marca, modello e targa) e ove possibile gli estremi del suo conducente (nome, indirizzo di residenza, documento d’identità e patente). In questo caso per il risarcimento dei danni occorre fare ricorso al Fondo di garanzia per le vittime della strada. Tuttavia, se nelle garanzie aggiuntive della tua polizza hai inserito il Pacchetto C “Garanzie complementari Circolazione”, ti indennizziamo noi fino ad un massimo di € 5.000 (vd. Fascicolo Informativo)

Cos'è il fondo di garanzia per le vittime della strada?

È un fondo gestito dalla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) che provvede al risarcimento dei danni provocati dalla circolazione di veicoli non identificati, privi di copertura assicurativa, assicurati presso compagnie in stato di liquidazione coatta. Consulta la normativa di riferimento per ulteriori informazioni

Cosa devo fare in caso di incidente con un veicolo immatricolato all'estero?

In questo caso devi inviare la richiesta di risarcimento danni all’UCI (Ufficio Centrale Italiano), Corso Sempione, 39 – 20145 Milano, indicando ogni notizia utile allo smaltimento della tua pratica

Sono obbligato a riparare il mio veicolo presso una delle carrozzerie convenzionate?

No, non esiste quest’obbligo. Se ti rivolgi a una delle nostre carrozzerie convenzionate, potrai però usufruire di una serie di vantaggi, tra cui tempi di riparazione rapidi, garanzia su tutti gli interventi e la certezza di non anticipare nulla in caso di risarcimento diretto. Inoltre numerose delle nostre carrozzerie offrono anche l’auto di cortesia e il servizio di presa e riconsegna del veicolo incidentato direttamente a domicilio, senza costi aggiuntivi

Se la mia auto è assicurata solo con la polizza rca e viene rubata, devo comunicare ugualmente il furto?

Sì. Devi comunicarci il furto il prima possibile e inviarci copia della denuncia fatta alle autorità. Se non sei coperto dalla garanzia contro il furto, non avrai però diritto ad alcun indennizzo

Sono responsabile se la mia auto viene rubata e provoca un sinistro?

No, se hai denunciato il furto alla polizia e ci hai inviato una copia della denuncia. Infatti a partire dal giorno successivo a quello in cui è stata fatta la denuncia è il Fondo di garanzia per le vittime della strada a farsi carico di eventuali danni a terzi

Cosa devo fare in caso di sinistro se ho ragione?

È necessario comunicarci il sinistro il prima possibile e inviarci entro 3 giorni la constatazione amichevole. Nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto, è necessario inviare la richiesta di risarcimento alla compagnia della controparte

Cos'è la regola proporzionale?

“La regola proporzionale, prevista dall’articolo 1907 del Codice Civile, stabilisce che, se al momento del sinistro il bene assicurato aveva un valore superiore alla somma assicurata, l’indennizzo viene ridotto in proporzione al rapporto fra i due valori.” La regola proporzionale non opera per i beni assicurati a primo rischio assoluto. “

Per tutelarsi dai danni di incendio, per quale valore deve essere assicurata la casa?

È opportuno assicurare la casa per il valore di ricostruzione a nuovo calcolato al momento della stipula della polizza. Ovviamente il valore dovrà adeguarsi via via che il tempo passa. L’adeguamento si può facilmente ottenere sottoscrivendo polizze indicizzate.

Cos'è il primo rischio assoluto?

E’ una forma di assicurazione per la quale la società assicuratrice, prescindendo dal valore complessivo dei beni, indennizza i danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l’applicazione della regola proporzionale.

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