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Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni – Professione Architetto, Ingegnere, Geometra, Perito Edile

Le indicazioni riportate sulla presente nota informativa si riferiscono a tutte le garanzie offerte dal contratto. Le coperture specifiche operanti debbono essere individuate nella polizza sottoscritta dal Contraente e dalla Società.
Le Condizioni di assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato. Si precisa che il contenuto del contratto di assicurazione potrà contenere una personalizzazione della disciplina ivi prevista, ovvero subire delle variazioni in base alle coperture assicurative preventivamente concordate con l’Intermediario di riferimento. Il contratto è rivolto agli Architetti, Ingegneri, Geometri e Periti Edili iscritti all’albo professionale e la Società si obbliga a tenere indenne il Professionista, nell’ambito del massimale assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nell’esercizio della loro attività, nonché i danni cagionati a terzi in relazione alla proprietà e/ o conduzione dei locali adibiti a studio professionale.

Per la descrizione delle coperture offerte si rimanda all’Art. 2.1 “Oggetto dell’assicurazione” delle “Norme che regolano l’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi“.

La polizza è integrata da Garanzie Complementari sempre valide ed operanti, quali:

  • Studi associati – Società di ingegneria (Art. 3.1);
  • Errato trattamento dei dati personali (Art. 3.2);
  • Interruzioni o sospensioni di attività (Art. 3.3);
  • Data di compimento delle opere nella quale si precisa cosa si intende per data di compimento delle opere (Art. 3.4).

Mediante il richiamo di Condizioni Particolari, le garanzie possono essere estese a:

  • Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro – R.C.O. (Condizione Particolare A) qualora il professionista si avvalga di addetti non iscritti all’albo professionale;
  • Danni cagionati alle opere per le quali l’Assicurato ha svolto attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo entro 10 anni dal loro compimento (Condizione Particolare B);
  • Mancato rispetto dei vincoli urbanistici per errata ed involontaria interpretazione di vincoli urbanistici (Condizione Particolare C);
  • Mancata rispondenza delle opere in conseguenza di gravi difetti riscontrati nelle opere progettate o dirette entro 1 anno dalla loro ultimazione (Condizione Particolare D);
  • Attività previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (TUSL) e successive modifiche od integrazioni in tema di sicurezza e prevenzione sempreché l’Assicurato ne sia abilitato (Condizione Particolare E).

È data la possibilità di ridurre il premio mediante:

  • l’applicazione di una franchigia maggiorata;
  • il richiamo della Condizione Particolare F (RC della sola conduzione dello studio/ufficio).
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