Condizioni di Polizza di Assicurazione R.C. Stazioni di Servizio e Autorimesse
La Società (Art. 2.1 “Oggetto dell’assicurazione – Garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi” delle “Norme che regolano l’assicurazione di Responsabilità Civile”) si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi:
• per morte e lesioni personali;
• per distruzione e deterioramento di cose ed animali;
• in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio descritto in polizza;
• per fatto doloso di prestatori di lavoro;
• per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti indicati in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
• per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38;
• per gli infortuni sofferti dai lavoratori non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi della legge n. 196/97;
• per gli infortuni sofferti dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;
• dei danni, non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, ai lavoratori di cui ai precedenti punti che abbiano subito la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle, di cui al D.Lgs. n. 38/2000.
Si rimanda alle Condizioni di assicurazione, e più precisamente all’Art. 7.1 “Oggetto dell’assicurazione – Garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)” per l’esatta portata delle coperture assicurative.
L’assicurazione è prestata anche in relazione alla proprietà di impianti, attrezzature e manufatti occorrenti per lo svolgimento dell’attività descritta in polizza.
a) A parziale deroga dell’Art. 3.2 “Esclusioni relative alla garanzia R.C.T.” punto D) paragrafi 1) e 2), l’assicurazione comprende la responsabilità per i danni ai veicoli in consegna o in custodia, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione o lavaggio, purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l’attività assicurata cui si riferisce l’assicurazione e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e di manutenzione meccanica.
b) A parziale deroga dell’Art. 3.2 “Esclusioni relative alla garanzia R.C.T.” punto F) paragrafo 1), l’assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati dal carburante venduto, restando esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.
Restano comunque esclusi i danni da furto e/o incendio o conseguenti a furto e/o incendio.
Il massimale espresso nella Scheda di polizza rappresenta il massimo risarcimento per sinistro e anno assicurativo.