Condizioni di Polizza di Assicurazione R.C. Scuole e Parrocchie, Colonie E Centri Estivi

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE – Garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società (Art. 2.1 “Oggetto dell’assicurazione – Garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi” delle “Norme che regolano l’assicurazione di Responsabilità Civile”) si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi:
• per morte e lesioni personali;
• per distruzione e deterioramento di cose ed animali;
• in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio descritto in polizza;
• per fatto doloso di prestatori di lavoro;
• per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE  – Garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti indicati in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
• per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38;
• per gli infortuni sofferti dai lavoratori non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi della legge n. 196/97;
• per gli infortuni sofferti dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;
• dei danni, non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, ai lavoratori di cui ai precedenti punti che abbiano subito la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle, di cui al D.Lgs. n. 38/2000.
Si rimanda alle Condizioni di assicurazione, e più precisamente all’Art. 7.1 “Oggetto dell’assicurazione – Garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)” per l’esatta portata delle coperture assicurative.

Istituti di educazione ed istruzione, Scuole, Collegi e Convitti – Istituti di correzione – Colonie – Oratori e Ricreatori

L’assicurazione comprende:
a) la responsabilità civile personale degli insegnanti e degli addetti all’istituto nell’esercizio dell’attività svolta per conto del medesimo e pertanto la Società non agirà in rivalsa nei loro confronti. Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti;
b) la responsabilità civile dell’Assicurato derivante dall’esercizio di bar, mensa e servizio di refezione se gestiti direttamente.
Qualora tali servizi fossero gestiti da terzi la garanzia opera per la responsabilità imputabile all’Assicurato nella qualità di committente.
L’assicurazione non comprende i rischi relativi all’esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune; nonché i rischi inerenti l’attività scoutistica.

Parrocchie

L’assicurazione s’intende prestata per la responsabilità civile derivante alla parrocchia per:
a) la proprietà dei fabbricati, delle strutture e delle infrastrutture esistenti nel complesso parrocchiale, fisse o mobili, compresa la manutenzione ordinaria delle stesse e del verde;
b) proprietà ed esercizio di oratori o altri complessi di aggregazione definiti come tali;
c) l’esercizio, delle seguenti attività, svolte direttamente o in collaborazione con altri enti ed istituti religiosi e non, comprese attività accessorie, collaterali e complementari:
– di carattere religioso, educative, formative, di propaganda e di aggregazione sociale, anche per minorenni;
– di volontariato ed assistenza;
– missionarie e d’accoglienza;
– d’assistenza ad anziani, ammalati ed infermi, anche medico-infermieristiche (esclusa la responsabilità personale di medici ed infermieri);
– raccolta carta, vetro ed indumenti;
– ricreative, ludiche e sportive, esclusa per queste ultime la partecipazione a tornei organizzati da CSI o da altre federazioni sportive;
– feste patronali, carnevalesche ed oratoriale ed attività ludico-ricreative in genere;
– spettacoli teatrali e/o musicali svolti non con autonoma posizione ENPALS, escluso comunque l’esercizio di teatri e cinematografi con programmazione non limitata alle attività parrocchiali e/o
oratoriane;
– biblioteche, emeroteche e distribuzione di riviste;
– bar o cucine anche da campo;
– volantinaggio in genere;
– processioni religiose che prevedano anche il trasporto nelle vie cittadine di statue d’altezza non superiore ai mt. 3.
S’intendono esclusi i danni derivanti da:
– fuochi artificiali e manifestazioni pirotecniche in genere;
– esercizio di mongolfiere e/o palloni aerostatici;
– atti di vandalismo in genere;
– esercizio d’attività scoutistiche all’esterno della parrocchia o degli oratori;
– organizzazione di gite ed escursioni di durata superiore a tre giorni o attività sciistiche anche di durata giornaliera;
– esercizio di asili per l’infanzia e scuole di qualsiasi ordine e grado.

L’assicurazione comprende la responsabilità civile personale del parroco, dei coadiutori oratoriani, di sacerdoti, religiosi in genere o seminaristi che prestano servizio/attività anche saltuario c/o la Parrocchia assicurata nonché delle persone delle quali la Parrocchia deve rispondere.
La responsabilità del parroco, dei coadiutori oratoriani, dei religiosi e di seminaristi non saltuari si intende estesa all’esercizio dell’attività di insegnamento presso le scuole.