Condizioni di Polizza di Assicurazione R.C. Associazioni Sportive e non, Culturali

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE – Garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società (Art. 2.1 “Oggetto dell’assicurazione – Garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi” delle “Norme che regolano l’assicurazione di Responsabilità Civile”) si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi:
• per morte e lesioni personali;
• per distruzione e deterioramento di cose ed animali;
• in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio descritto in polizza;
• per fatto doloso di prestatori di lavoro;
• per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE  – Garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti indicati in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
• per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38;
• per gli infortuni sofferti dai lavoratori non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi della legge n. 196/97;
• per gli infortuni sofferti dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;
• dei danni, non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, ai lavoratori di cui ai precedenti punti che abbiano subito la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle, di cui al D.Lgs. n. 38/2000.
Si rimanda alle Condizioni di assicurazione, e più precisamente all’Art. 7.1 “Oggetto dell’assicurazione – Garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)” per l’esatta portata delle coperture assicurative.

Associazioni, società e scuole sportive

L’assicurazione vale per la responsabilità civile dell’Assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi. Associati, aderenti e allievi sono considerati terzi tra loro, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica (certificazione medica) necessari allo svolgimento dell’attività sportiva, e sempreché dall’evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del codice penale.
L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato derivante dall’esercizio di bar.
L’assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio di attrezzature, impianti e materiale utilizzati da associati, aderenti e allievi necessari per lo svolgimento della disciplina sportiva, esclusi tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri.
L’assicurazione non vale, salvo patto speciale, nel caso in cui siano ammessi a prendere parte alle discipline sportive persone non associate. L’efficacia dell’assicurazione è subordinata:
• al possesso, da parte degli istruttori dipendenti dell’Assicurato, dei requisiti richiesti dalla legge per l’attività da essi svolta.

Associazioni non sportive – Organizzazione di Volontariato Onlus

La garanzia vale per la responsabilità civile:
– dell’Organizzazione di Volontariato Onlus / Associazioni non sportive, compresi i rischi derivanti dalla proprietà ed esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale, necessari per lo svolgimento della propria attività, esclusi gli animali, salvo quanto previsto dalla CS1 e dalla CA01, qualora operanti (vd.fascicolo informativo);
– dei volontari/associati, sia che prestino la loro opera direttamente, sia che svolgano attività di tipo amministrativo e organizzativo a supporto dell’attività istituzionale dell’ente.
I volontari/associati sono considerati terzi sia nei confronti dell’ente che tra loro, limitatamente ai casi di morte e lesioni personali gravi e gravissime, così come definite dall’art. 583 del codice penale.

Persone non associate

A parziale deroga dell’Art. 5.12 “Associazioni, società e scuole sportive”, la garanzia è valida anche per le persone non associate che usufruiscano di impianti e attrezzature sportive. Le persone non associate non sono comunque considerate terze tra loro.