Condizioni di Assicurazione Altri veicoli a motore Camper
La polizza Valore Auto ti protegge da rischi durante la circolazione stradale e da eventi che possono danneggiare il conducente, i passeggeri o il veicolo. Oltre alla Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA), che è obbligatoria per legge e ti assicura per i danni causati a terzi durante la circolazione, ti permette di scegliere tra un’ampia gamma di Estensioni Gratuite e Accessorie per accrescere la tua sicurezza e personalizzare la polizza auto sulle tue esigenze.
3.1 – Oggetto dell’assicurazione (Quello che assicuriamo)
L’assicurazione è prestata nei limiti precisati in polizza, od eventualmente indicati nelle sin- gole garanzie, per il veicolo ivi descritto e per le seguenti garanzie che siano espressamente indicate sulla scheda di polizza, fermo quanto previsto al successivo art. 3.4 “Esclusioni”. L’assicurazione vale anche per gli accessori di serie e non di serie e gli optional, il valore dei quali deve essere compreso nella somma assicurata, stabilmente installati sul veicolo, con esclusione degli audiofonovisivi salvo quanto previsto dall’art. 3.2 “Audiofonovisivi”.
A) DANNI AL VEICOLO
3.1.1 Incendio – La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di incendio (combustione con sviluppo di fiamma) anche se dovuto a dolo di terzi, dell’azione del fulmine, esplosione o di scoppio del serbatoio e/o dell’impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso.
3.1.2 Furto e rapina totale – La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati in conseguenza di sottrazione integrale a seguito di furto o rapina del veicolo descritto in polizza. In caso di ritrovamento del veicolo, sono compresi i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina. Qualora emerga che il sinistro è avvenuto a seguito di furto delle chiavi con destrezza o all’interno dell’abitazione di chiunque ne detenga legittimamente il possesso, la Società liquiderà il danno con uno scoperto del 20%, salvo il maggior scoperto eventualmente previsto in polizza.
La Società, inoltre, in caso di furto o rapina totale del veicolo terrà a suo carico, fino ad un massimo di Euro 150,00, le spese necessarie per la procura irrevocabile a vendere o demolire il veicolo oggetto di furto; il rimborso verrà erogato anche in caso di successivo ritrovamento del veicolo prima della liquidazione dell’indennizzo.
3.1.3 Furto e rapina totale e parziale – La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto o rapina del veicolo descritto in polizza, o di parte di esso. Sono compresi i danni da furto e rapina arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina del veicolo o parti di esso e quelli subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina.
Qualora emerga che il sinistro è avvenuto a seguito di furto delle chiavi con destrezza o all’interno dell’abitazione di chiunque ne detenga legittimamente il possesso, la Società liquiderà il danno con uno scoperto del 20%, salvo il maggior scoperto eventualmente previsto in polizza. L’assicurazione è estesa ai danni da effrazione causati al veicolo nell’esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, consumati o tentati, di cose non assicurate che si trovano all’interno del veicolo, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo. La Società, inoltre, in caso di furto o rapina totale del veicolo terrà a suo carico, fino ad un massimo di Euro 150,00, le spese necessarie per la procura irrevocabile a vendere o demolire il veicolo oggetto di furto; il rimborso verrà erogato anche in caso di successivo ritrovamento del veicolo prima della liquidazione dell’indennizzo.
3.1.4 Eventi socio-politici – La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati, subiti dal veicolo descritto in polizza, in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio.
3.1.5 Eventi naturali – La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati, subiti dal veicolo descritto in polizza a causa di uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve.
3.1.6 Rottura cristalli – La Società indennizza l’Assicurato delle spese sostenute, a fronte di adeguata documentazione fiscale, per la riparazione o sostituzione (ove sia ritenuta necessaria dal tecnico riparatore) dei cristalli – e per i veicoli uso abitazione (camper) anche in plexiglass – delimitanti l’abitacolo del veicolo descritto in polizza a seguito di rottura o danneggiamento dei medesimi comunque verificatasi. Sono comprese anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
L’assicurazione è prestata, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, per sinistro e per anno assicurativo. La somma assicurata indicata in polizza si intende interamente operante qualora l’Assicurato provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto dai riparatori o dalle officine convenzionati con la Società.
Nel caso invece l’assicurato non intenda avvalersi del servizio dei riparatori o delle officine convenzionati con la Società, la somma assicurata indicata in polizza si intende ridotta, solo in caso di sostituzione del cristallo danneggiato, di Euro 150,00 per sinistro.
Per i veicoli uso abitazione (camper) e per gli autocarri di peso complessivo superiore a 35 quintali, la riduzione della somma assicurata non viene applicata anche nel caso di riparazione o sostituzione presso concessionari ufficiali o officine autorizzate dalla casa costruttrice del veicolo assicurato.
3.1.7 Kasko Totale (Completa) – La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di collisione con altro veicolo, con persone od animali, caduta di oggetti e materiali, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
3.1.8 Collisione con limite di indennizzo – La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato, munito di targa propria o ciclomotore, dovuto alla circolazione.
Premesso che il premio della presente garanzia è correlato a quello previsto per la garanzia R.C. Auto, lo stesso verrà automaticamente adeguato, in occasione di ogni scadenza annuale successiva alla prima.
3.1.9 Pacchetto A “Garanzie integrative”
La Società indennizza l’Assicurato:
Garanzia tasse di proprietà e spese di immatricolazione – in caso di furto non seguito dal
ritrovamento del veicolo garantito in polizza, di un importo pari:
a) alla quota della tassa di proprietà non usufruita, escluse le imposte straordinarie e tutte le soprattasse comprese quelle per motori diesel e alimentati GPL, qualora la regione di residenza del proprietario non ne preveda il rimborso;
b) alle spese sostenute e documentate per l’immatricolazione di un nuovo veicolo. La garanzia è prestata fino ad un massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di Euro 800,00.
Perdita delle chiavi – delle spese documentate sostenute a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo. Sono compresi gli esborsi sostenuti per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo nonché quelli relativi allo sbloccaggio del sistema antifurto e/o all’apertura delle portiere. La garanzia è prestata fino ad un massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di Euro 300,00.
Spese di custodia e di parcheggio – delle spese documentate sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall’Autorità in caso di furto totale o rapina. La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione della circostanza all’Assicurato. La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Spese per l’acquisizione di documenti per la liquidazione del furto totale – delle spese sostenute e documentate per acquisire la documentazione richiesta per la liquidazione del furto e per la stipula della procura a vendere. La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Spese di dissequestro – delle spese legali necessarie al dissequestro del veicolo assicurato in polizza, disposto dall’Autorità Giudiziaria a seguito di incidente stradale. La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro e per anno assicurativo.
3.1.10 Pacchetto B “Garanzie complementari Danni”
La Società indennizza l’Assicurato:
Altri danni da esplosione e scoppio – dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo garantito in polizza per:
a) esplosione o scoppio di cose trasportate o di impianti installati sul veicolo in relazione all’uso dello stesso, purché il trasporto o l’installazione siano effettuati in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione;
b) esplosione o scoppio verificatosi all’esterno del veicolo. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Danni ai bagagli trasportati – in caso di danni ai bagagli trasportati di proprietà dell’Assicurato o delle persone trasportate a seguito di uno degli eventi indennizzabili ai sensi dell’art. 3.1.1 “Incendio” o ai sensi della precedente garanzia “Altri danni da esplosione o scoppio”.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo. Ripristino del box di proprietà – delle spese relative al ripristino del locale di proprietà dell’Assicurato adibito ad autorimessa in conseguenza di incendio o scoppio provocati dal carburante contenuto nel serbatoio o nell’impianto di alimentazione del veicolo.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo. Eventi socio-politici con limite d’indennizzo – dei danni materiali e diretti, esclusi quelli da incendio, subiti dal veicolo descritto in polizza, in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio, con esclusione degli atti vandalici e dolosi.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Eventi naturali con limite d’indennizzo – dei danni materiali e diretti, esclusi quelli da incendio, subiti dal veicolo descritto in polizza a causa di uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con una franchigia di Euro 500,00 per sinistro.
3.1.11 Pacchetto C “Garanzie complementari Circolazione”
La Società indennizza l’Assicurato:
Collisione con veicoli non assicurati – dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato con targa e non coperto da assicurazione per la Responsabilità civile derivante da circolazione. L’indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo, ai sensi dell’art. 2054 del Codice Civile.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Dispositivi di sicurezza – delle spese sostenute sino ad un massimo di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, qualora a seguito di un sinistro da circolazione o in conseguenza del tentativo di evitarlo, si rendessero necessari la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:
• air-bag;
• pretensionamento delle cinture di sicurezza;
• dispositivi antincendio.
Impianto antifurto – delle spese sostenute per il ripristino dell’impianto antifurto danneggiato
a seguito di incidente da circolazione. La garanzia è prestata sino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
B) ALTRI DANNI
3.1.12 Ricorso terzi da incendio e da inquinamento
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato quando il veicolo non si trova in circolazione ai sensi della Legge (fatto non inerente alla circolazione stradale).
La Società, inoltre estende la garanzia, nel limite di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, ai danni causati a terzi a seguito di fuoriuscita, dal veicolo assicurato, dei fluidi necessari al suo funzionamento, quando il veicolo non si trova in circolazione ai sensi della Legge (fatto non inerente alla circolazione stradale).
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali. L’Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio.
La Società ha diritto a rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivantele dalla mancata comparizione del medesimo.
3.1.13 – Operazioni di carico e scarico – La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato e, se persona diversa, il committente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza delle operazioni di carico da terra sul veicolo stesso e viceversa eseguite con mezzi o dispositivi meccanici di cui è munito il veicolo.
La garanzia è prestata è prestata fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 per sinistro per anno assicurativo.
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali. L’Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio. La Società ha diritto a rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivantele dalla mancata comparizione del medesimo.
(valide soltanto se espressamente richiamate nell’apposito riquadro di polizza)
4.1 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI ASSICURAZIONE RVB – Rinuncia al diritto di rivalsa – Garanzia base
Per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, la Società, a parziale deroga dell’art. 2.3 “Esclusioni e rivalsa”, della Sezione 2, rinuncia al diritto di rivalsa:
1) nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
2) nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.
La Società inoltre:
3) nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 Codice della strada e successive modificazioni, applicherà la rivalsa fino alla concorrenza di Euro 1.000,00;
4) nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 Codice della strada e successive modificazioni, applicherà la rivalsa fino alla concorrenza di Euro 3.000,00.
Le deroghe riportate nella presente Condizione Particolare non sono operanti, e quindi la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti di chi di ragione, qualora risulti che il veicolo sia stato affidato consapevolmente ad un conducente nelle condizioni di cui sopra riportati punti 1), 2), 3) e 4).
RVE – Rinuncia al diritto di rivalsa – Garanzia estesa
Per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, la Società, a parziale deroga dell’art. 2.3 “Esclusioni e rivalsa”, della Sezione 2, rinuncia al diritto di rivalsa:
1) nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
2) nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
3) nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 Codice della strada e successive modificazioni;
4) nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 Codice della strada e successive modificazioni.
Le deroghe riportate nella presente Condizione Particolare non sono operanti e quindi la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti di chi di ragione qualora risulti che il veicolo sia stato affidato consapevolmente ad un conducente nelle condizioni di cui sopra riportati punti 1), 2), 3) e 4).
Condizioni di Assicurazione per il servizio assistenza Camper in Viaggio
Le prestazioni di seguito specificate sono fornite dalla Società tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. che risponde ai numeri telefonici 800 542 002 e 02 5828 6671, come meglio precisato nelle Istruzioni per la richiesta di assistenza.
Sono considerati assicurati per la garanzia Assistenza: il conducente del veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste ai punti V.A.3, V.A.4, V.A.6, V.A.7, V.A.10, V.A.11, V.A.12, V.A.13, V.A.14, T.A.3 e T.A.4, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.
Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell’area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società organizzatrice ed erogatrice delle prestazioni di Assistenza, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della polizza
Con il Servizio Assistenza Camper In Viaggio Assistance sono garantite le prestazioni di seguito specificate:
Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica
C.A.1 – Soccorso stradale – Traino
Qualora, in conseguenza di guasto o incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata o ritrovamento dopo il furto, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’ Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all’officina più vicina, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro.
La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico, mancanza di carburante e smarrimento chiavi.
Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a loro equiparate (percorsi fuoristrada).
Sono altresì escluse le spese concernenti, l’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.
C.A.2 – Soccorso stradale – Officina Mobile in Italia – Depannage
Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.
La garanzia è operante anche in caso di la foratura del pneumatico, mancanza di carburante, smarrimento chiavi e montaggio catene da neve. Qualora durante l’intervento, l’Officina Mobile riscontrasse l’impossibilità di riparare il veicolo, l’Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione.
La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’ intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
C.A.3 – Recupero del veicolo fuori strada
Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell’ ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
Sono a carico dell’ Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).
C.A.4 – Veicolo in sostituzione (Prestazione operante in Italia per sinistro verificatosi anche nel comune di residenza dell’Assicurato)
Qualora, in conseguenza di incendio, incidente o guasto, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa, compatibilmente con le disponibilità locali, metterà a disposizione dell’Assicurato presso un centro di noleggio convenzionato ed in base alle disposizioni dello stesso, per un massimo di 3 giorni consecutivi, con percorrenza illimitata, con spese a carico della Società, in funzione del numero degli occupanti il veicolo:
• un autoveicolo capace di contenere al massimo 9 posti compreso quello del conducente;
oppure
• una o due autovetture di massimo 1600 c.c. di cilindrata, senza autista.
Restano a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
La prestazione non è operante per:
• immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
• operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
C.A.5 – Consulenza medica
Qualora a seguito di infortunio l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
C.A.6 – Invio di autoambulanza in Italia
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, l’Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l’ autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 Km di percorso complessivo (andata/ritorno).
C.A.7 – Assistenza telefonica
Prestazione operante dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.
Qualora l’ Assicurato necessiti di informazioni relative a:
• cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
• centri sanitari appropriati per la cura di proprie affezioni;
• viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
• tempo sulle strade, interruzioni stradali, motel, autogrill, officine autostradali, rifornimenti di carburante in autostrada;
• codice della strada, tassa di possesso, normative R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione, modalità burocratiche inerenti a pratiche automobilistiche;
• traghetti, formalità per viaggi all’estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei;
• potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa che gli fornirà telefonicamente tutte le informazioni richieste.
La Struttura Organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall’ Assicurato a un proprio legale. La presente prestazione è erogata a titolo gratuito e in via accessoria e marginale rispetto alle altre prestazioni di Assistenza.
Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’assicurato
C.A.8 – Spese rimessaggio
Qualora, in conseguenza di guasto o incidente, il veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del veicolo per le prime 76 ore, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.
C.A.9 – Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui risulti coinvolto il veicolo assicurato, l’Assicurato sia affetto da una patologia non curabile nell’ ambito degli istituti di cura ubicati nella sua Regione di residenza per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante, la Struttura Organizzativa stessa provvede a:
• individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l’istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia da cui affetto l’ Assicurato;
• organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute:
– aereo sanitario (la Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei);
– aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
– treno, prima classe e occorrendo, il vagone letto;
– autoambulanza, senza limiti di percorso.
• assistere l’Assicurato, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici della Struttura Organizzativa.
La Società terrà a proprio carico le relative spese. Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l’unità ospedaliera della Regione di residenza dell’ Assicurato, nonché le terapie riabilitative.
C.A.10 – Rientro dal centro ospedaliero attrezzato
Quando l’ Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui all’ art. C.A.9, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più idoneo
alle condizioni dell’Assicurato:
• aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
• treno prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
• autoambulanza, senza limiti di percorso.
Il trasporto interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l’assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa.
C.A.11 – Spese d’ albergo
Qualora in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la Società a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione, per i giorni necessari alla riparazione del veicolo, fino ad un massimo di Euro 750,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).
C.A.12 – Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio
Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all’ estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:
• un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;
oppure:
• un veicolo ad uso noleggio, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.
Restano in questo caso a carico dell’ Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’ Assicurato.
La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro accaduto in Italia e di Euro 1.000,00 per sinistro accaduto all’estero.
C.A.13 – Autista a disposizione
Qualora l’ Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato, secondo l’itinerario più breve. La Società terrà a proprio carico il costo dell’ autista.
Sono a carico dell’Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
C.A.14 – Viaggio per il recupero del veicolo
Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all’ estero per 4 giorni oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.
In alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo al luogo di residenza o al domicilio dell’assicurato stesso.
La Società tiene a proprio carico l’onorario dell’ autista. Sono a carico dell’ Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere e i traghetti.
Prestazioni operanti esclusivamente quando il sinistro si verifica all’ estero
C.A.15 – Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale
Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 4 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società, fino ad un massimo di Euro 2.500,00.
Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato.
Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’ Assicurato.
C.A.16 – Viaggio di un familiare
Qualora a seguito di infortunio l’Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a sette giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di raggiungere l’Assicurato ricoverato.
La Società terrà a proprio carico il relativo costo. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.
C.A.17 – Accompagnamento minori
Qualora l’Assicurato accompagnato da minori di 15 anni si trovi nell’impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell’Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. La Società terrà a proprio carico il relativo costo. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.
L’Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.
C.A.18 – Abbandono legale
Qualora, nei casi previsti dalla precedente prestazione “C.A.15 – Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale”, il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, in alternativa alla prestazione “C.A.15 – Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale”, provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine
di poter procedere alla demolizione, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.
Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso.
C.A.19 – Interprete a disposizione
Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato in seguito ad incidente oppure in seguito ad infortunio, l’Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo, tenendo la Società a proprio carico l’onorario fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro.
C.A.20 – Anticipo spese legali
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l’onorario di un legale fino ad un massimo di Euro 2.500,00 per sinistro.
C.A.21 – Anticipo delle cauzioni penale e civile.
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall’Autorità fino ad un massimo di Euro 6.000,00 per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.
C.A.22 – Rimpatrio sanitario
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono pi idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
• aereo sanitario;
• aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
• treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
• autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.
La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.
I costi sono a carico della Società fino ad un massimo di Euro 15.000,00 a persona e di Euro 25.000,00 per sinistro, ancorché siano rimasti coinvolti più assicurati.
La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l’Assicurato ed i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
C.A.23 – Rientro salma
Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l’Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di Euro 4.000,00 per persona e di Euro 10.000,00 per sinistro. Se la prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la stessa diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
C.B) Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, sono inoltre operanti le seguenti Condizioni:
a) Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
b) Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza, fatta eccezione per le “Assistenze telefoniche”.
c) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni.
d) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo,
naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l’Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall’assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
e) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
f) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza.
g) Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.
h) Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell’esame del sinistro stesso.
i) Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
l) L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
m) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione che ha erogato la prestazione.
Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le Condizioni Generali che regolano il contratto in generale, in quanto compatibili.
C.C) Istruzioni per la richiesta di assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24:
dall’Italia al numero: 800 542 002
dall’estero al numero: +39 02 5828 6671
Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Piazza Trento, 8
20135 MILANO
oppure inviare un fax al numero: +39 02 5847 7201
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Cognome e Nome
3. Numero di polizza e/o targa preceduto dalla sigla “HVAN“
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.