Condizioni di Polizza di Assicurazione Leasing Beni Strumentali
SEZIONE I – Danni alle cose
La Società si obbliga, durante il periodo di efficacia della polizza, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose, descritte in polizza, date in locazione dal Locatore al Locatario da qualunque causa determinati, salve le esclusioni e delimitazioni esposte all’Art. 2 delle Norme che regolano la Sezione I – Danni alle cose.
SEZIONE II – Responsabilità Civile verso Terzi dell’Assicurato
La Società si obbliga nei limiti stabiliti in polizza a tenere indenne l’Assicurato dalle somme che egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese), per danni a lui imputabili, involontariamente cagionati a terzi, sia per lesioni personali sia per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate date in locazione al Contraente. L’assicurazione si estende ai danni conseguenti ai vizi di costruzione.
A – Maggiori costi per trasporti aerei
La garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro e per l’intero periodo di assicurazione dell’1% della somma assicurata purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall’Assicurato in relazione a un sinistro indennizzabile ai termini della Sezione I – Danni alle Cose.
B – Scioperi, sommosse, tumulti popolari, e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi
A parziale deroga dell’Art. 29 comma
a) delle Condizioni Generali di assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi, ferme restando le altre esclusioni dell’Art. 29 comma a) sopra menzionato.
La Società e l’Assicurato hanno facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni trenta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.
Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell’indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto del 25% (percento) sull’ammontare del danno con il minimo di € 5.000,00. Il limite massimo di risarcimento per singola locazione relativo a questa garanzia sia per uno che per tutti i sinistri che possono verificarsi durante l’annualità assicurativa sarà pari al 50% della relativa somma assicurata.
C – Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità
Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall’Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile ai termini della Sezione I e fino all’importo massimo stabilito, nella Scheda di polizza, in percento dell’importo indennizzato per detto sinistro. Se la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro è inferiore all’importo di cui all’Art. 3 delle Condizioni generali di assicurazione anche l’importo indennizzabile per le suddette spese supplementari sarà ridotto nella stessa proporzione.
D – Garanzia limitata
A deroga delle Condizioni generali di assicurazione, la Società risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d’aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento, furto e rapina.
D1 – Garanzia limitata
A deroga delle Condizioni generali di assicurazione, la Società risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d’aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento.
E – Strumenti ed apparecchiature ad impiego mobile
Qualora sia esplicitamente indicato nella richiesta di applicazione ed a condizione che l’apparecchiatura per sua natura possa essere usata in luoghi diversi, e valida la seguente condizione speciale: ferme le delimitazioni di polizza la garanzia è estesa ai danni agli apparecchi o impianti assicurati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto compreso il trasporto a mano, entro il territorio dello Stato Italiano, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località. Per ogni sinistro causato da furto e fissato uno scoperto del 25% (percento) dell’indennizzo dovuto. Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli la garanzia è estesa ai danni causati da furto durante le ore notturne dalle 22.00 alle 6.00, purché i cristalli dell’autoveicolo siano rialzati e le portiere chiuse a chiave e purché il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di capote rigida.
F – Terremoto
A parziale deroga dell’Art. 2 lett. h) delle Condizioni generali di assicurazione, la Società e obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Il limite massimo di risarcimento per singola locazione relativo a questa garanzia sia per uno che per tutti i sinistri che possono verificarsi durante l’annualità assicurativa sarà pari al 50% della relativa
somma assicurata. Il pagamento dell’indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 2% della somma assicurata in polizza con il minimo di € 5.000,00. Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina. La Società e l’Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.
G – Colpa grave
A maggior precisazione delle Condizioni generali di assicurazione si precisa che la garanzia viene estesa ai danni causati con colpa grave del Contraente.
H – Inondazione, alluvione, allagamento centrali idroelettriche
A maggior precisazione delle Condizioni generali di assicurazione, la Società non risponde dei danni causati da inondazione, alluvione, allagamento, anche se verificatisi in seguito a rotture di condotte forzate, di organi di chiusura, carcasse di turbine idrauliche o pompe, indipendentemente dagli eventi che hanno originato il sinistro.
I – Macchinario ed attrezzature di cantiere – Incidenti di cantiere
A maggior precisazione delle Condizioni generali di assicurazione:
a) la Società non risponde dei danni causati da guasti meccanici e/o elettrici;
b) i danni derivanti dalle operazioni di carico, scarico e trasporto sono risarcibili a condizione che le cose assicurate si trovino nel luogo d’impiego;
c) per le gru a torre la garanzia viene estesa alle operazioni di montaggio e smontaggio effettuate nel luogo di impiego, solo in occasione di trasporto o trasferimento. Per ogni sinistro causato da furto è fissato uno scoperto pari al 20% (percento) dell’indennizzo dovuto.
L – Terrorismo o sabotaggio
A Parziale deroga dell’Art. 22 lettera a), la Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio. La Società non risponde dei danni:
– da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni. Il limite massimo di risarcimento per singola locazione relativo a questa garanzia sia per uno che per tutti i sinistri che possono verificarsi durante l’ annualità assicurativa sarà pari al 50% della relativa somma assicurata.
Le Parti possono recedere dalla presente garanzia in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni; in caso di recesso la Società rimborsa al Contraente/Assicurato la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
Alimentare
Metallurgia e siderurgia (compresi elettronici)
Metallurgia e siderurgia (esclusi elettronici)
Metalmeccanica(compresi elettronici)
Metalmeccanica (esclusi elettronici)
Legno
Carta e cartone
Grafica (compreso elettronica)
Grafica (escluso elettronica)
Cuoio e pelli
Plastica (escluso espansa e/o alveolare)
Gomma
Ceramica
Vetro
Tessile
Chimica e farmaceutica
Apparecchiature per ufficio
Bilance e registratori di cassa
Carrelli elevatori in stabilimento
Imballaggio e stivaggio (macchine ed attrezzature in genere)
Attrezzature da cantiere