Condizioni di Polizza di Assicurazione Leasing Beni Immobiliari
A titolo esemplificativo, nell’ambito della garanzia Incendio la Società si obbliga ad indennizzare, alle condizioni e nei limiti convenuti, i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato assicurato a seguito di: incendio con sviluppo di fiamma; azione diretta del fulmine; esplosione e scoppio non causati da sostanze o ordigni esplosivi; fuoriuscita di fumo, gas o vapori a seguito di guasto accidentale degli impianti di riscaldamento adeguatamente collegati a condutture o camini; caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni subiti dai medesimi ed agli impianti.
Per la descrizione completa delle garanzie prestate nell’ambito della sezione Incendio si rimanda all’Art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione delle “Norme che regolano l’assicurazione Incendio”. La garanzia Incendio comprende, salvo sia stata richiamata la Garanzia Aggiuntiva di cui all’Art. 3.7.4 “Garanzia Limitata”, le:
a) garanzie complementari, disciplinate all’Art. 3.2:
i danni diretti causati da correnti o altri fenomeni elettrici agli impianti, ai motori ed altri apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici al servizio del fabbricato (Art. 3.2.1);
il furto di fissi ed infissi di proprietà o di uso comune, o i guasti cagionati agli stessi dai ladri (Art. 3.2.2);
la perdita delle pigioni o il mancato godimento del fabbricato locato o abitato dall’Assicurato per il periodo di un anno e rimasto danneggiato a seguito di un danno risarcibile a termini di polizza (Art. 3.2.3); la colpa grave (Art. 3.2.4); la buona fede (Art. 3.2.5); l’anticipo indennizzi (Art. 3.2.6); gli onorari dei periti (Art. 3.2.7); i guasti da ladri (Art. 3.2.8);la rottura delle lastre (Art. 3.2.9);
b) garanzie aggiuntive di cui all’Art. 3.3: Eventi Speciali (Art. 3.3.1):
– i danni al fabbricato verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse o atti dolosi di terzi;
– i danni al fabbricato causati da eventi atmosferici quali uragani, bufere, vento e cose da esso trasportate;
– i danni da bagnamento e/o infiltrazione di acqua piovana a parti del fabbricato causati da pioggia o grandine attraverso rotture o brecce o lesioni provocate dalla violenza degli elementi al tetto, alle pareti o ai serramenti;
– i danni provocati da sovraccarico di neve sui tetti; Acqua Condotta (Art. 3.4.3):
– i danni al fabbricato causati da spargimento d’acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, pluviali, grondaie installati nel fabbricato o posti al suo servizio;
Ricerca e riparazione del guasto (Art. 3.3.3):
– le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi di pertinenza del fabbricato al solo scopo di eliminare la rottura od il guasto che ha originato lo spargimento dell’acqua, nonché quelle per demolire o ripristinare le parti murarie.
Inoltre è possibile richiamare in polizza le:
c) garanzie particolari (Art. 3.7), valide solo se espressamente richiamate:
Terremoto (Art. 3.7.1);
Inondazioni, Alluvioni (Art. 3.7.2);
Allagamenti (Art. 3.7.3);
Garanzia Limitata (Art. 3.7.4).
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE – Responsabilità Civile verso Terzi dell’Assicurato
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che questi, nella sua qualità di proprietario del fabbricato assicurato, sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale.
L’assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Per la descrizione completa delle garanzie prestate nell’ambito della sezione Responsabilità Civile si rimanda all’Art. 4.1 – Oggetto dell’assicurazione.
La garanzia di Responsabilità Civile è integrata delle Garanzie Aggiuntive di cui all’Art. 4.2 che prevedono a titolo esemplificativo:
i danni materiali e diretti a cose di terzi derivanti da spargimento d’acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici e/o igienici di pertinenza del fabbricato assicurato (Art. 4.2.1 – Danni da acqua a cose di terzi);
i danni quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti a cose di terzi derivanti da incendio di cose di sua proprietà o da esso detenute (Art. 4.4.2 – Danni da incendio).