Condizioni di Assicurazioni Infortuni della famiglia
Il contratto prevede coperture assicurative in caso di infortuni. Sono effettivamente operanti solo le coperture assicurative per le quali sono richiamate nella scheda di polizza le relative somme e i relativi premi.
Il contratto prevede, in caso di infortunio occorso all’Assicurato, le seguenti coperture assicurative, se e in quanto scelte dal Contraente:
− corresponsione di un capitale in caso di morte;
− corresponsione di un capitale in caso di invalidità permanente; il capitale sarà commisurato alla percentuale di invalidità accertata, previa detrazione di una franchigia ove prevista;
− corresponsione di una indennità giornaliera in caso di ricovero; l’indennità sarà corrisposta: − integralmente, per un periodo massimo di 365 giorni, in caso di ricovero;
− al 50%, per un periodo massimo di 365 giorni, in caso di Day Hospital o Day Surgery;
− al 50%, per un periodo massimo di 15 giorni, in caso di applicazione di punti di sutura;
− rimborso delle spese mediche sostenute, quali ad esempio quelle per il trasporto all’istituto di cura, le rette di degenza, gli onorari medici, la sala operatoria, i materiali di intervento, ecc..
Le somme assicurate si intendono ripartite, a seconda della formula assicurativa prescelta, o tra i componenti del nucleo familiare assicurato (Forma Nucleo Familiare), intendendosi per tale quello composto dal Contraente, dal coniuge o dal convivente more uxorio del Contraente e dai loro figli, purché conviventi al momento del sinistro e iscritti, unitamente al Contraente, in uno stesso certificato anagrafico di stato di famiglia, o tra il Contraente e/o i suoi familiari nominativamente indicati in polizza (Forma Nominativa).
Si rinvia alle Norme che regolano l’assicurazione Infortuni per gli aspetti di dettaglio.
La polizza, nel caso in cui si sia scelta la forma a nucleo familiare, copre gli appartenenti, non individuati nominativamente, ad un nucleo familiare, intendendosi per tale, come da definizione nel Glossario, esclusivamente quello composto dal Contraente, dal coniuge o dal convivente more uxorio del Contraente e dai loro figli, purché conviventi al momento del sinistro e iscritti, unitamente al Contraente, in uno stesso certificato anagrafico di stato di famiglia.
Non sono pertanto assicurati altri parenti o affini, indipendentemente dal grado di parentela o di affinità, o altre persone in genere, anche qualora fossero conviventi con il Contraente ed iscritti, unitamente al Contraente stesso, in uno stesso certificato anagrafico di stato di famiglia.
Perdono la qualifica di assicurati le persone che, pur precedentemente appartenenti al nucleo familiare come definito nel glossario, successivamente non siano più conviventi con il Contraente e non siano più iscritti, unitamente a lui, in uno stesso certificato anagrafico di stato di famiglia.
Acquistano la qualifica di assicurati le persone che, non ancora appartenenti al nucleo familiare come definito nel glossario al momento della stipula della polizza, entrino a farne parte successivamente e risultino conviventi con il Contraente al momento del sinistro ed iscritti unitamente a lui in uno stesso certificato anagrafico di stato di famiglia.
La polizza, nel caso in cui si sia scelta la forma nominativa, copre le persone elencate in polizza nell’apposito spazio.
Nel caso in cui il nucleo familiare assicurato o l’elenco delle persone assicurate, al momento del sinistro, risultasse composto da una sola persona, le somme assicurate e l’indennità giornaliera per ricovero si considerano ridotte della metà.