Condizioni di Polizza Globale Uffici – Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni
Le indicazioni riportate sulla presente nota informativa si riferiscono a tutte le garanzie offerte dal contratto. Le coperture specifiche operanti debbono essere individuate nella polizza sottoscritta dal Contraente e dalla Società. Il contratto è rivolto ai proprietari o affittuari di uffici o studi professionali e contempla a scelta del Contraente ma nel rispetto dell’autonomia assuntiva della Società, numerose garanzie. Il contratto può contemplare l’incendio del fabbricato e/o del relativo contenuto, il furto e la rapina del contenuto; i cristalli; i guasti agli apparecchi elettronici, la Responsabilità Civile sia verso Terzi (R.C.T.) quanto per i danni sofferti dai Dipendenti (R.C.O.).
Ad esempio sono garantiti i danni subiti dall’Assicurato a seguito di:
incendio con sviluppo di fiamma, azione diretta del fulmine, esplosione e/o scoppio, implosione, urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, caduta degli ascensori o montacarichi compresi i danni agli impianti, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica.
Per la descrizione delle coperture offerte si rimanda all’Art. 3.2 “Oggetto dell’assicurazione” delle “Norme che regolano l’assicurazione Incendio e rischi accessori”.
L’oggetto dell’assicurazione è integrato dalla Garanzia complementare sempre valida ed operante “Fenomeni elettrici” che ricomprende, a titolo esemplificativo, i danni materiali e diretti subiti dagli impianti ed apparecchiature elettriche al servizio del fabbricato causati da scariche ed altri fenomeni elettrici.
Per la descrizione completa della garanzia si rimanda all’Art. 3.3 delle “Norme che regolano l’assicurazione Incendio e rischi accessori”.
La garanzia “Incendio” può essere integrata mediante l’attivazione delle seguenti Garanzie Aggiuntive di cui all’Art. 3.5 delle “Norme che regolano l’assicurazione Incendio e rischi accessori”:
“Eventi speciali” (Art. 3.5.1) suddivisa in:
a) Eventi socio-politici ed atti dolosi in genere quali: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di sabotaggio o terrorismo;
b) Eventi atmosferici come uragani, bufere,trombe d’aria, bagnamenti causati da pioggia o grandine penetrata attraverso rotture o lesioni del tetto o dei serramenti, danni alle vetrate o ai serramenti provocati dalla grandine;
c) Fumo, fuoriuscito a seguito di guasto dagli impianti per produzione di calore;
“Acqua e liquidi” (Art. 3.5.2) suddivisa in:
a) Danni da acqua condotta, come, ad esempio, i danni causati da rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici;
b) Ricerca e riparazione del guasto, come le spese di ricerca e di riparazione delle tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si é verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato;
“Ricostruzione cose particolari” (Art. 3.5.3), distrutte o danneggiate a seguito degli eventi previsti dall’assicurazione “Incendio e rischi accessori”;
“Ricorso terzi” (Art. 3.5.4), ovvero, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati a cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
“Indennità aggiuntiva” (Art. 3.5.5) per i danni conseguenti ad interruzione o intralcio dell’attività a seguito di un sinistro;
“Rischio locativo” (Art. 3.5.6) nel caso in cui l’Assicurato rivesta la qualifica di affittuario non proprietario dei locali assicurati e risulti responsabile del danno.
Ad esempio sono garantiti i danni subiti dall’Assicurato a seguito di:
il furto con scasso, con sfondamento, con scalata, con uso di chiavi false o vere sottratte con destrezza, con introduzione clandestina, il furto commesso durante i periodi di chiusura diurna o serale, il furto commesso con rottura delle vetrine durante il periodo di apertura con presenza di persone: la rapina, il furto commesso dai dipendenti dell’Assicurato purché non in possesso delle chiavi ed avvenuto a locali chiusi, i guasti alle cose assicurate nel commettere il furto, i guasti cagionati dai ladri ai locali ed ai serramenti, gli atti vandalici compiuti dai ladri. Per la descrizione delle coperture offerte si rimanda all’Art. 4.1 – Oggetto dell’assicurazione delle “Norme che regolano l’assicurazione Furto”.
Tali garanzie possono essere integrate dalle Garanzie aggiuntive (Art. 4.4) come il furto dei valori avvenuto a seguito di infortunio o malore della persona incaricata del trasporto degli stessi, la rapina o lo scippo dei valori durante il trasporto al domicilio dell’Assicurato o alle banche (Art. 4.4.1); i valori in cassaforte e/o armadi corazzati per il furto e la rapina (Art. 4.4.2); gli importi dei
costi dei materiali, delle operazioni meccaniche e manuali per la ricostruzione delle cose particolari distrutte o danneggiate a seguito di furto (Art. 4.4.3).
Ad esempio in via sintetica sono garantiti i danni a seguito di rottura di lastre di cristallo dovute a rotture accidentali, poste nell’ambito dell’ufficio o dello studio professionale senza difetti al momento della stipula dell’assicurazione. Le garanzie prestate, sono quelle elencate all’Art. 5.1 – Oggetto dell’assicurazione delle “Norme che regolano l’assicurazione cristalli“.
A esempio in via sintetica sono garantiti: i danni materiali e diretti subiti dagli apparecchi elettronici derivanti corto circuito, variazioni di corrente, scariche ed altri fenomeni elettrici, acqua e liquidi, imperizia, negligenza, errata manovra, difetto di impianti di controllo, comando o dispositivi automatici di regolazione o segnalazione.
Per la descrizione delle coperture offerte si rimanda all’Art. 6.1 delle “Norme che regolano l’assicurazione guasti agli apparecchi elettronici“.
Tali garanzie possono essere integrate dalla “Garanzia aggiuntiva – Supporto dati e programmi in licenza d’uso” quale indennizzo per i danni subiti dai nastri o dischi magnetici o altri supporti dati, i costi necessari per il riacquisto di tali supporti ed il rimborso per la duplicazione entro un anno dal sinistro (Art. 6.2).
Ad esempio in via sintetica copre l’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi verificatisi in relazione alla conduzione dei locali adibiti ad uffici o studi professionali ma con esclusione di ogni responsabilità connessa all’attività professionale e quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro.
Le garanzie prestate sono quelle elencate all’Art. 7.1 delle “Norme che regolano l’assicurazione Responsabilità civile”, il cui dettaglio è riportato ai commi
a) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.),
b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.),
c) Rivalsa I.N.P.S. e sono integrate dalle Garanzie complementari (Art. 7.4) come la Proprietà e conduzione di fabbricati nei quali si svolge l’attività quale proprietario e/ o conduttore dei fabbricati e relativi impianti nei quali si svolge l’attività (Art. 7.4.1);
la Consegna e prelievo di documenti e pratiche relativi all’attività (Art. 7.4.2); la Committenza di veicoli a motore per la responsabilità dell’Assicurato nella sua qualità di committente per danni a terzi dai dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché muniti di regolare abilitazione ed i veicoli non siano di proprietà o usufrutto dell’Assicurato (Art. 7.4.3); i Danni a veicoli di terzi o di dipendenti parcheggiati negli spazi di pertinenza (Art. 7.4.4); Insegne e cartelli pubblicitari quale proprietà o manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne o striscioni (Art. 7.4.5); possesso di Cani da guardia (Art. 7.4.6); per i danni derivanti dalla partecipazione a Esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso l’allestimento e lo smontaggio di stand (Art. 7.4.7); i Servizi di ristoro per la gestione e uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande (Art. 7.4.8); la Responsabilità civile personale dei dipendenti per danni involontariamente cagionati a terzi in occasione dello svolgimento delle loro mansioni (Art. 7.4.9).