Condizioni di Polizza Globale Fabbricati
A titolo esemplificativo, nell’ambito della garanzia Incendio la Società si obbliga ad indennizzare, alle condizioni e nei limiti convenuti, i danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato assicurato a seguito di: incendio con sviluppo di fiamma; azione diretta del fulmine; esplosione e scoppio non causati da sostanze o ordigni esplosivi; fuoriuscita di fumo, gas o vapori a seguito di guasto accidentale degli impianti di riscaldamento adeguatamente collegati a condutture o camini; caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni subiti dai medesimi ed agli impianti.
Per la descrizione completa delle garanzie prestate nell’ambito della sezione Incendio si rimanda all’Art. 3.2 “Oggetto dell’assicurazione – Garanzia Base”, delle “Norme che regolano l’assicurazione Incendio”.
La garanzia Incendio base può essere integrata mediante attivazione di diverse garanzie aggiuntive, disciplinate all’Art. 3.4 delle “Norme che regolano l’assicurazione Incendio“, che prevedono a titolo esemplificativo:
– i danni diretti causati da correnti o altri fenomeni elettrici agli impianti, ai motori ed altri apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici al servizio del fabbricato; il furto di fissi ed infissi di proprietà o di uso comune, o i guasti cagionati agli stessi dai ladri; la perdita delle pigioni o il mancato godimento del fabbricato locato o abitato dall’Assicurato per il periodo di un anno e rimasto danneggiato a seguito di un danno risarcibile a termini di polizza (Art. 3.4.1 “Estensioni di Garanzia”);
– i danni al fabbricato verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse o atti dolosi di terzi; i danni al fabbricato causati da eventi atmosferici quali uragani, bufere, vento e cose da esso trasportate; i danni da bagnamento, e/o infiltrazione di acqua piovana a parti del fabbricato causati da pioggia o grandine attraverso rotture o brecce o lesioni provocate dalla violenza degli elementi al tetto, alle pareti o ai serramenti; i danni provocati da imbrattamento e deturpamento delle pareti perimetrali esterne del fabbricato (Art. 3.4.2 – Eventi Speciali).
– i danni al fabbricato causati da spargimento d’acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, pluviali, grondaie installati nel fabbricato o posti al suo servizio (Art. 3.4.3 – Acqua Condotta);
– le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi di pertinenza del fabbricato al solo scopo di eliminare la rottura od il guasto che ha originato lo spargimento dell’acqua, nonché quelle per demolire o ripristinare le parti murarie;
i danni causati al fabbricato conseguenti alla fuoriuscita d’acqua a seguito di traboccamento, intasamento,occlusione di grondaie o rigurgito di fognature; i danni causati dal gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici o condutture di pertinenza del fabbricato (Art. 3.4.4 – Danni da acqua).
Nell’ambito della sezione Cristalli, in via sintetica, sono garantiti i danni materiali e diretti subiti a seguito di rottura di lastre di cristallo mezzo cristallo, vetro e policarbonato pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato.
L’assicurazione Cristalli è prestata nella forma a “Primo rischio assoluto“, per cui, in caso di sinistro, non sarà prevista l’applicazione della Regola Proporzionale.
Per la descrizione completa delle garanzie prestate nell’ambito della sezione Cristalli si rimanda all’Art. 4.1 “Oggetto dell’assicurazione“, delle “Norme che regolano l’assicurazione Cristalli“.
Nell’ambito della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi la Società tiene indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto in polizza, delle somme che questi sia tenuto a risarcire quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario del fabbricato assicurato.
Per la descrizione completa delle garanzie prestate nell’ambito della sezione Responsabilità Civile si rimanda agli Artt. 5.1 – Oggetto dell’assicurazione – “Garanzia base” e 5.2 – Oggetto dell’assicurazione – “Garanzia Estesa per il Fabbricato IN” in cui la società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore delle strutture accessorie quali in via esemplificativa: strade private purché non gravate da servitù pubblica, marciapiedi di pertinenza, parchi, giardini alberi di alto fusto; compresi i danni ai veicoli in sosta o in transito sulle suddette aree.
Se l’assicurazione è stipulata da un condominio per l’intera proprietà del fabbricato, è compresa nell’assicurazione la responsabilità civile di ciascun condomino quale proprietario del fabbricato verso gli altri condomini e verso la proprietà comune (Art. 5.3 – Fabbricati in condominio).
La garanzia di responsabilità civile può essere integrata mediante l’attivazione delle Garanzie Aggiuntive di cui all’Art. 5.5 delle “Norme che regolano l’assicurazione Responsabilità Civile“, che prevedono a titolo esemplificativo:
– i danni subiti dai prestatori di lavoro (Art. 5.5.1 – Responsabilità Civile verso i dipendenti – R.C.O. – con estensione al danno biologico);
– i danni materiali e diretti a cose di terzi derivanti da spargimento d’acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici e/o igienici di pertinenza del fabbricato assicurato (Art. 5.5.2 – Danni da acqua a cose di terzi);
– i danni a terzi in relazione alla conduzione degli appartamenti del fabbricato adibiti a civile abitazione (Art. 5.5.3 – Conduzione appartamenti adibiti ad abitazioni civili);
– i danni a terzi in relazione alla committenza di lavori edili (Art. 5.5.4 – Responsabilità Civile per la committenza dei lavori);
– i danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi riconducibili alla responsabilità dell’amministratore del condominio assicurato nell’espletamento del mandato conferitogli (Art. 5.5.5 – Responsabilità Civile dell’Amministratore di Condomino).