Condizioni di Polizza Globale Casa

Abbiamo ideato una serie di soluzioni pensate proprio per le tue necessità. Un ampio ventaglio di proposte che ti possono assicurare la tranquillità nei confronti delle cose a cui tieni di più. I nostri consulenti sono a tua disposizione per consigliarti e assisterti nella scelta.

È il nostro modo di essere sempre al tuo fianco.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE GLOBALE CASA – GARANZIA INCENDIO
Ad esempio sono garantiti i danni subiti dall’Assicurato a seguito di:
incendio con sviluppo di fiamma, azione diretta del fulmine che può causare danni alle apparecchiature elettriche ed elettroniche o agli impianti di riscaldamento, la rottura accidentale di lastre o cristalli sia del fabbricato che del contenuto, i guasti che i ladri possono causare ai serramenti, il deterioramento dei generi alimentari a causa di mancanza di energia elettrica se non conseguente ad anomalie della rete elettrica (black-out). Per la descrizione delle coperture offerte si rimanda all’Art. 4.1 delle “Norme che regolano la sezione Incendio All Risk”.
Tali garanzie possono essere integrate dalle Garanzie facoltative come disciplinate dall’Art. 4.5 delle “Norme che regolano l’assicurazione Incendio” e suddivise negli articoli di seguito sinteticamente elencati:

– Art. 4.5.1   Fenomeni atmosferici e sovraccarico neve,  ossia:
• uragani, bufere, tempeste, cicloni, trombe d’aria, vento e Cose da esso trascinate o fatte crollare, grandine, pioggia e neve, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non;
• bagnamenti all’interno dell’Unità abitativa assicurata, purché causati da pioggia, neve o grandine penetrata attraverso rotture, brecce, lesioni del Tetto, delle pareti, dei soffitti e dei Serramenti causate dalla violenza degli eventi sopra indicati.
• crollo totale o parziale del Tetto dovuto a rottura delle strutture portanti provocata da sovraccarico di neve, compresi i conseguenti danni da bagnamento che si verificassero all’interno dell’Unità abitativa ed al suo Contenuto.

– Art. 4.5.2   Eventi sociopolitici, Terrorismo, atti vandalici e dolosi, ossia:
• i danni materiali e diretti ai beni assicurati verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse, nonché quelli causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, e da atti di Terrorismo e sabotaggio.

– Art. 4.5.3   Danni da acqua
Acqua condotta, ossia:
• rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento, comprese le tubature interrate;
• rottura accidentale di apparecchi domestici, inclusi gli scaldabagni, compresi i relativi raccordi/allacciamenti, ma esclusi i danni subiti dagli apparecchi stessi;
Trabocchi, Rigurgiti ed Occlusioni, ossia:
• acqua piovana infiltrata nell’Unità abitativa a seguito di traboccamento di gronde e pluviali, purché causato da un eccezionale accumulo di acqua, con esclusione delle riduzioni di portata dovute ad Occlusioni o mancata/carente manutenzione;
• Occlusioni verificatesi in pluviali e grondaie dell’Edificio, esclusivamente se provocate da grandine, neve o ghiaccio;
• Rigurgiti di fognature purché non si tratti di fognature pubbliche e purché il Rigurgito non sia causato da incapacità delle fognature di smaltire l’acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla portata massima;
Gelo, ossia rotture di impianti e condutture originate da gelo ad eccezione di quelle:
• ad impianti e condutture, incluse le grondaie, installati all’esterno dell’Edificio, anche se su terrazzi o balconi ed anche se protetti da armadi o nicchie;
• ad impianti e condutture interrati;
• ad impianti e condutture posti in locali sprovvisti di riscaldamento, oppure con il riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro.

– Art. 4.5.4   Ricerca e riparazione guasti
solo nel caso di rottura che abbia interessato un impianto o una conduttura di pertinenza o al servizio del Fabbricato assicurato, esclusi gli Elettrodomestici utilizzatori e gli scaldabagni.
Liquidi
• ricercare la rottura, riparare o sostituire le parti di condutture ed i relativi raccordi collocate nei muri, nei pavimenti o interrate, che abbiano dato origine allo spargimento di acqua o liquidi e purché facenti parte dell’Unità abitativa assicurata;
• demolire e ripristinare le sole parti dell’Unità abitativa assicurata, ai fini di cui sopra
Gas
A seguito di dispersione di gas dagli impianti al servizio dell’Unità abitativa assicurata, purché accertata da un tecnico specializzato o dall’azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell’erogazione da parte della stessa, è compreso il rimborso delle spese necessariamente sostenute per:
• ricercare la rottura, riparare o sostituire le parti di impianti e condutture, eccetto quelle interrate, ed i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
• demolire e ripristinare le sole parti dell’Unità abitativa assicurata, ai fini di cui sopra.

Possono essere incluse anche le Garanzie Facoltative di cui agli articoli: 4.5.5 – Ricorso terzi quale civilmente responsabile per danni causati alle cose di terzi; 4.5.6 – Rischio locativo quale affittuario non proprietario dei locali assicurati e responsabile del danno.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE GLOBALE CASA – R.C. VERSO TERZI

Responsabilità civile della proprietà

L’Assicurazione vale per fatti accidentali inerenti la proprietà dell’Unità abitativa indicata nella Scheda di Polizza, delle sue Pertinenze e Dipendenze nonché degli impianti fissi o stabilmente installati nei locali assicurati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: cantine e soffitte, box auto, terrazzi e balconi, giardini, cortili, orti, piante ed alberi ad alto fusto, parchi, viali e strade private non gravati da servitù pubblica, impianti ed attrezzature sportive, piscine, giochi per bambini, recinzioni, cancelli, ascensori e montacarichi, antenne, parabole, Pannelli solari e/o fotovoltaici ed impianti tecnici, idrici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento.
Se l’Unità abitativa assicurata è un Appartamento in condominio, una Casa a schiera o una Villa plurifamiliare, l’Assicurazione comprende anche la responsabilità relativa alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell’Assicurato, escluso comunque ogni obbligo solidale con i proprietari delle altre Unità abitative. Qualora il condominio sia garantito con altra Assicurazione, la presente copertura s’intende operante a secondo rischio, ovvero per l’eventuale eccedenza rispetto ai Massimali della Polizza condominiale e comunque entro i limiti del Massimale indicato sulla Scheda di Polizza. Se analoga condizione è prevista nella Polizza condominiale, il risarcimento si ripartirà in misura proporzionale ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
La garanzia è prestata a favore dell’Assicurato proprietario dell’Unità abitativa indicata nella Scheda di Polizza. Se questa è in comproprietà con terzi, l’Assicurazione s’intende prestata in nome e per conto di tutti i comproprietari, ferma restando l’esposizione massima della Società che non potrà mai essere superiore ai Massimali indicati nella Scheda di Polizza, anche in caso di corresponsabilità tra più di uno degli Assicurati comproprietari..

Responsabilità civile della famiglia

L’Assicurazione vale per fatti accidentali verificatisi in relazione all’ambito della vita privata, familiare e del tempo libero, con esclusione di qualsiasi responsabilità inerente ad Attività professionali od aventi carattere di professionalità.
La garanzia è prestata a favore dell’Assicurato persona fisica indicato sulla Scheda di Polizza e del suo Nucleo familiare ferma restando l’esposizione massima della Società che non potrà mai essere superiore ai Massimali indicati nella Scheda di Polizza, anche in caso di corresponsabilità tra più d’uno degli Assicurati.
L’Assicurazione opera anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato, o a chi ne riveste la qualifica, per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto commesso da:
• figli minorenni non facenti parte del Nucleo familiare in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio;
• figli naturali minorenni non facenti parte del Nucleo familiare purché, al momento del Sinistro, siano ufficialmente riconosciuti ai sensi di legge dall’Assicurato;
• minori in affidamento familiare, ai sensi di legge, limitatamente al periodo dell’affidamento;
• figli maggiorenni di età non superiore a 26 anni che dimorino altrove per motivi di studio o che dimorino presso il coniuge dell’Assicurato a seguito di separazione legale o divorzio, purché fiscalmente a carico dell’Assicurato stesso. In questo caso, l’Assicurazione comprende anche i danni derivanti dalla conduzione di Unità abitative o porzioni di esse prese in locazione o comodato per motivi di studio, anche al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato. Sono esclusi i danni all’Abitazione, o porzione di essa, presa in locazione o comodato;
• figli minori di altre persone od a loro affidati con atto giudiziale e che siano occasionalmente e temporaneamente sorvegliati, a titolo gratuito di cortesia, dall’Assicurato o da un membro del suo Nucleo familiare;
• addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere quali, a titolo esemplificativo, personale di pulizia, badanti, baby sitter, dog sitter, etc., limitatamente ai fatti accaduti nell’espletamento delle mansioni svolte a favore dell’Assicurato.
L’Assicurazione, infine, copre la responsabilità derivante a parenti, affini, amici o conoscenti per fatto commesso dai figli minori dell’Assicurato, o da minori a lui affidati con atto giudiziale, che essi occasionalmente e temporaneamente sorveglino a titolo gratuito e di cortesia.
A titolo esemplificativo e non esaustivo l’Assicurazione comprende la responsabilità derivante da:
conduzione di Unità abitative abituali o saltuarie, anche se in comodato d’uso, usufrutto o prese in locazione, delle relative Dipendenze, Pertinenze, impianti fissi stabilmente installati nei locali quali a titolo esemplificativo: box auto, cantine, giardini, parchi privati, cortili, orti, alberi (anche ad alto fusto), strade, viali privati, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli e recinzioni;
conduzione delle parti comuni, per la quota di competenza dell’Assicurato, quando l’Unità abitativa sia un Appartamento in condominio, una Casa a schiera o una Villa plurifamiliare. Resta comunque escluso ogni obbligo solidale con gli altri condomini. Qualora il condominio sia garantito con altra Assicurazione, la presente copertura s’intende operante a secondo rischio, ovvero per l’eventuale eccedenza rispetto ai Massimali della Polizza condominiale e comunque entro i limiti del Massimale indicato sulla Scheda di Polizza. Se analoga condizione è prevista nella Polizza condominiale, il risarcimento si ripartirà in misura proporzionale ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile;
proprietà, detenzione ed utilizzo del normale Contenuto ad uso domestico, inclusi Elettrodomestici in genere. I danni da spargimento di acqua e liquidi, derivanti dalla conduzione dell’Unità abitativa e del relativo Contenuto, saranno risarciti nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicati all’art. “6.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie”;
• somministrazione di cibi e bevande preparati dall’Assicurato e consumati presso la sua Abitazione, che provochino intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
proprietà, utilizzo e detenzione di Animali domestici ad esclusione di Animali da sella, di cani appartenenti alle Razze canine pericolose, o ad incroci delle stesse, e di cani a “rischio potenziale elevato” (c.d. “cani impegnativi” iscritti nel registro dei servizi veterinari ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 G.U. Serie Generale n. 209 del 06/09/2013 e successive proroghe, modifiche e/o integrazioni). La garanzia è valida anche a favore di persone che abbiano temporaneamente in affidamento l’animale, a titolo gratuito e di cortesia, con il consenso dell’Assicurato e purché vengano rispettate le norme di legge ed i regolamenti per la conduzione in aree urbane o in luoghi aperti al pubblico. La presente garanzia è prestata nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicati all’art. “6.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie”.
• fatto colposo commesso in qualità di pedone;
proprietà, detenzione, guida ed uso di veicoli non a motore e di veicoli non soggetti all’Assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, biciclette, comprese quelle a pedalata assistita, skateboard e monopattini elettrici, hoverboard e monocicli elettrici, segway e bighe elettriche, golfcar, mezzi elettrici per persone con difficoltà motorie, giocattoli per bambini a motore elettrico. La garanzia è operante sempre che l’utilizzo dei veicoli sia avvenuto nel rispetto di qualsiasi normativa tempo per tempo vigente;
proprietà, detenzione, guida ed uso di natanti non azionati a motore e di lunghezza non superiore a 6,5 metri, per i quali non sussista l’obbligo assicurativo di legge ai fini delle norme sulla navigazione, tavole da surf e wind-surf, purché tutti utilizzati nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. Nei casi in cui risulti operante altra Assicurazione specifica, la garanzia si intende prestata a secondo rischio, ovvero per l’eventuale eccedenza rispetto ai Massimali da essa previsti e comunque entro i limiti del Massimale indicato sulla Scheda di Polizza. Se analoga condizione è prevista nella Polizza specifica, il risarcimento si ripartirà in misura proporzionale ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile;
• fatto dell’Assicurato in qualità di trasportato su veicoli o natanti altrui in circolazione, per danni arrecati a terzi non trasportati sui medesimi veicoli o natanti ed esclusi i danni ai mezzi di trasporto stessi. Nei casi in cui risulti operante l’Assicurazione di responsabilità civile per i rischi da circolazione, la garanzia si intende prestata a secondo rischio, ovvero per l’eventuale eccedenza rispetto ai Massimali da essa previsti e comunque entro i limiti del Massimale indicato sulla Scheda di Polizza. È compresa l’azione di Rivalsa da parte di imprese esercenti l’Assicurazione obbligatoria dei veicoli o natanti per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo danneggiato;
pratica di attività sportive, inclusa la partecipazione a gare, competizioni ed allenamenti svolti a livello dilettantistico o amatoriale e senza alcuna forma di remunerazione neanche in natura;
pratica di attività ricreative e del tempo libero quali: hobbistica, bricolage, pesca sportiva, giardinaggio (compreso l’utilizzo di macchine e attrezzature elettriche o a motore) e modellismo, esclusi i danni causati ai modelli di terzi;
proprietà ed utilizzo di aeromobili senza equipaggio (c.d. “droni”) di classe C0, aventi massa massima al decollo (MTOM) inferiore a 250 grammi ed impiegati esclusivamente per operazioni nella categoria “aperta” in sottocategoria A1 come specificato nell’Allegato, Parte A del Regolamento (UE) 2019/947. La garanzia è operante sempre che l’utilizzo di tali dispositivi sia avvenuto nel rispetto dei Regolamenti (UE) 2018/1139, 2019/945 e 2019/947, dei regolamenti ENAC e delle norme di legge tempo per tempo vigenti. Sono sempre esclusi i danni causati agli aeromobili di terzi;
utilizzo di camere presso alberghi e altre strutture ricettive durante la villeggiatura;
pratica del campeggio in aree private e autorizzate, compresa la proprietà e l’utilizzo di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature solo nei casi in cui esse siano in sosta e non vi siano traino o spostamento da parte di mezzi a motore;
partecipazione ad attività sociali o di volontariato ad esclusione delle attività a carattere sanitario o di protezione civile ed escluse comunque le mansioni a carattere organizzativo o dirigenziale. Nei casi in cui risulti operante una Polizza stipulata dall’associazione di volontariato, la garanzia si intende prestata a secondo rischio, ovvero per l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale da essa previsto e comunque entro i limiti del Massimale indicato sulla Scheda di Polizza. Se analoga condizione è prevista nella Polizza specifica, il risarcimento si ripartirà in misura proporzionale ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile;
partecipazione dell’Assicurato quale genitore ad attività indette e autorizzate da Istituti scolastici quali gite, visite guidate, manifestazioni sportive e ricreative, compresa la responsabilità personale derivante da fatto di allievi minorenni affidati alla sua sorveglianza. Nei casi in cui risulti operante una Polizza di responsabilità civile stipulata dall’Istituto scolastico, la presente garanzia si intende prestata a secondo rischio, ovvero per l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale da essa previsto e comunque entro i limiti del Massimale indicato sulla Scheda di Polizza. Se analoga condizione è prevista nella Polizza specifica, il risarcimento si ripartirà in misura proporzionale ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile;
messa in movimento o circolazione di veicoli a motore e natanti di proprietà dell’Assicurato o di terzi, da parte dei figli minori o incapaci per legge e non abilitati alla guida. La garanzia opera solo se la messa in movimento o la circolazione sono avvenuti all’insaputa dell’Assicurato ed esclusivamente per l’eventuale Rivalsa da parte di imprese assicurative della Responsabilità Civile Auto o del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. In caso di inesistenza della Polizza R.C. Auto, la garanzia opera solo se il veicolo non è di proprietà dell’Assicurato.
La presente garanzia è prestata nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicati all’art. “6.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie”.

Estensioni di garanzia sempre operanti

A) Estensioni comuni alla Responsabilità civile della proprietà ed alla Responsabilità civile della famiglia
L’Assicurazione vale per i danni a terzi derivanti da:
– Danni da Incendio
– Danni da neve e ghiaccio non rimossi tempestivamente
– Danni da interruzione o sospensione di attività
– Danni da inquinamento accidentale
– Danni da committenza di lavori

B) Estensioni operanti per la sola Responsabilità civile della proprietà

– Abitazione locata a terzi
Quando l’Unità abitativa è concessa in locazione, usufrutto o comodato d’uso a terzi, a norma di legge e con regolare contratto, anche temporaneamente o a fini turistici, l’Assicurazione vale anche per i danni cagionati dal Contenuto di proprietà dell’Assicurato al conduttore o ad eventuali ospiti e terzi aventi diritto al godimento dell’immobile.

C) Estensioni operanti per la sola Responsabilità civile della famiglia

– Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici e familiari
– Responsabilità civile derivante da uso di internet da parte di figli minori o incapaci per legge

Garanzie Facoltative

– Danni da acqua condotta
– Cani pericolosi ed animali da sella
– Bed & breakfast o affittacamere

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE GLOBALE CASA – ASSISTENZA

Per l’Assistenza HDI si avvale di Europ Assistance che fornisce le prestazioni di seguito elencate attraverso la propria Centrale Operativa. L’elenco completo delle prestazioni è contenuto nelle Norme che regolano la Sezione Assistenza. A titolo esemplificativo:

Servizio assistenza Home Assistance

– Invio di un fabbro, idraulico o elettricista per interventi di emergenza
– Interventi di emergenza per danni da acqua
– Invio di un termoidraulico, tapparellista, vetraio, tecnico riparatore di elettrodomestici nelle 24 ore successive alla segnalazione
– Trasloco, trasferimento mobili, spese di albergo, invio di un sorvegliante
– Rientro anticipato in caso di emergenza

Servizio assistenza Digital Assistance

Qualora l’Assicurato ravvisasse un guasto od un malfunzionamento ad uno degli apparecchi digitali del proprio parco dispositivi, dovrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad attivare il servizio di assistenza digitale da remoto per la risoluzione della problematica; laddove la risoluzione non fosse possibile da remoto, la Struttura Organizzativa provvederà all’invio di un tecnico informatico specializzato che effettuerà la riparazione presso l’Abitazione dell’Assicurato, tenendone a carico i costi di invio.
L’operatività dell’assistenza è garantita dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21.
Le Prestazioni sono fornite fino a tre volte durante il periodo di durata della Polizza e relativamente a:
• Notebook
• PC Desktop
• Tablet
• Smartphone
• iPhone
• Stampanti
• Fax
• Pos
• Router
• Scanner

Servizio assistenza Pet Assistance

– Consulenza veterinaria
– Consulenza nutrizionista
– Second opinion veterinaria
– Consulenza legale per eventi che vedano coinvolto l’animale domestico
– Invio pet sitter
– Consulenza veterinaria in Viaggio
– Segnalazione di centri/cliniche veterinarie in Italia