Il contratto prevede coperture assicurative in caso di infortuni. Sono effettivamente operanti solo le coperture assicurative per le quali sono richiamate nella scheda di polizza le relative somme e i relativi premi.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_tta_tabs style=”modern” shape=”square” color=”white” spacing=”10″ gap=”10″ alignment=”center” active_section=”1″ no_fill_content_area=”true”][vc_tta_section title=”Infortuni del Nucleo Familiare” tab_id=”1″][vc_column_text]INFORTUNI
Il contratto prevede, in caso di infortunio occorso all’Assicurato, le seguenti coperture assicurative:
− corresponsione di un capitale in caso di morte;
− corresponsione di un capitale in caso di invalidità permanente; il capitale sarà commisurato alla percentuale di invalidità accertata, previa detrazione di una franchigia ove prevista;
− rimborso delle spese mediche sostenute, quali ad esempio quelle per il trasporto all’istituto di cura, le rette di degenza, gli onorari medici, la sala operatoria, i materiali di intervento, ecc..
Le somme assicurate si intendono ripartite tra i componenti del nucleo familiare assicurato, intendendosi per tale quello composto dal Contraente, dal coniuge o dal convivente more uxorio del Contraente e dai loro figli, purché conviventi al momento del sinistro e iscritti, unitamente al Contraente, in uno stesso certificato anagrafico di stato di famiglia.
INFORTUNI
Tutte le Garanzie
La polizza copre gli appartenenti, non individuati nominativamente, ad un nucleo familiare, intendendosi per tale, come da definizione nel Glossario, esclusivamente quello composto dal Contraente, dal coniuge o dal convivente more uxorio del Contraente e dai loro figli, purché conviventi al momento del sinistro e iscritti, unitamente al Contraente, in uno stesso certificato anagrafico di stato di famiglia.
Non sono pertanto assicurati altri parenti o affini, indipendentemente dal grado di parentela o di affinità, od altre persone in genere, anche qualora fossero conviventi con il Contraente ed iscritti, unitamente al Contraente stesso, in uno stesso certificato anagrafico di stato di famiglia.
Perdono la qualifica di assicurati le persone che, pur precedentemente appartenenti al nucleo familiare come definito nel glossario, successivamente non siano più conviventi con il Contraente e non siano più iscritti, unitamente a lui, in uno stesso certificato anagrafico di stato di famiglia.
Acquistano la qualifica di assicurati le persone che, non ancora appartenenti al nucleo familiare come definito nel glossario al momento della stipula della polizza, entrino a farne parte successivamente e risultino conviventi con il Contraente al momento del sinistro ed iscritti unitamente a lui in uno stesso certificato anagrafico di stato di famiglia.
Nel caso in cui il nucleo familiare assicurato, al momento del sinistro, risultasse composto da una sola persona, le somme assicurate e l’indennità giornaliera per ricovero si considerano ridotte di un terzo.
Responsabilità Civile della Famiglia
Il contratto prevede, in caso di Responsabilità Civile verso Terzi derivante all’Assicurato e/o suoi familiari presenti nello Stato di famiglia per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro avvenuto nell’ambito della vita privata e “Conduzione dell’abitazione” (Art. 3.1 delle “Norme che regolano l’assicurazione Responsabilità Civile”), nei limiti della combinazione prescelta, le seguenti coperture assicurative:
Garanzia Conduzione abitazione
Copertura della conduzione dell’abitazione in cui l’Assicurato risiede abitualmente come risultante dallo stato di famiglia insieme al suo nucleo familiare, come a titolo esemplificativo: caduta di antenne o parabole televisive, attività domestiche in genere dovute alla conduzione della casa e della famiglia; incendio, esplosione o scoppio; intossicazione provocate da consumo di cibi o bevande, cadute provocate da acqua, detersivi o cere sul pavimento e che provochino danni a terzi, caduta all’esterno di oggetti, lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia, spargimenti di acqua, la responsabilità civile verso gli addetti domestici – anche se occasionali -, mancata rimozione dai tetti di neve e ghiaccio, la morte o lesione personali cagionati agli ospiti
Garanzia “Vita esterna e di relazione”
In aggiunta di quanto previsto dalla Garanzia “Conduzione abitazione”, l’assicurazione si estende anche alla pratica di hobby quali modellismo, bricolage, giardinaggio, proprietà e uso di animali domestici, cavalli ed altri animali da sella; pratica amatoriale di sport comuni svolti in maniera amatoriale (torneo di calcetto aziendale; partite fra amici); proprietà ed uso legalmente consentito di armi anche da fuoco, con esclusione della caccia; uso di biciclette o veicoli a motore non soggetti all’assicurazione obbligatoria per la circolazione, proprietà od uso di imbarcazioni non a motore, di lunghezza non superiore ai 6 metri; fatto colposo in qualità di pedone; proprietà od uso in aree private di tende, roulotte o camper; lavori di ordinaria manutenzione del fabbricato assicurato, compresi i danni alle persone che partecipano ai lavori; i danni conseguenti ad inquinamento dell’acqua o del suolo derivanti da fatto accidentale; danni provocati a terzi a seguito di messa in circolazione di veicoli a motore o natanti da parte di figli minorenni, purché all’insaputa dell’Assicurato in eccedenza ai massimali RCA e le altre garanzie elencate all’Art. 3.5.
È inoltre prevista la garanzia di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro – (R.C.O.) (Art. 3.6); Oggetto dell’assicurazione – Rivalsa I.N.P.S (Art. 3.7).
Integrazione di garanzia facoltativa – RC della proprietà del fabbricato (CP4)
Le coperture assicurative di cui sopra possono essere integrate dalla garanzia “RC proprietà del Fabbricato” che consente di estendere la responsabilità civile derivante all’Assicurato in relazione alla proprietà del fabbricato in cui l’Assicurato stesso risiede abitualmente insieme al suo nucleo familiare. La garanzia è estesa all’esistenza di dipendenze, recinzioni, impianti al servizio dei fabbricati, giardini anche con piante di alto fusto in stato normale di manutenzione e conservazione, orti, aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, purché tutto di pertinenza del fabbricato, come pure alla committenza di lavori di straordinaria manutenzione del fabbricato assicurato, compresi i danni alle persone che partecipano ai lavori.
Se l’abitazione è posta in un condominio, l’assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino-nucleo familiare debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.
Perdite Pecuniarie
Garanzia Utilizzo Fraudolento Bancomat/Carte Di Credito
Il contratto prevede un indennizzo per l’uso fraudolento da parte di terzi di carte di credito/debito/multifunzione, ove detti terzi siano venuti in possesso di tali carte a seguito di furto, scippo, rapina o estorsione.
Avvertenza
La garanzia opera per le operazioni di pagamento e\o prelievo di denaro effettuate fraudolentemente da parte di terzi nel periodo antecedente il “Blocco delle Carte”.
La copertura è operante a condizione che l’Assicurato abbia effettuato regolarmente e tempestivamente il “Blocco delle Carte”, secondo le modalità previste dall’Ente Emittente delle carte stesse.
Sono operanti delle esclusioni, limitazioni, così come si devono rispettare determinati adempimenti in caso di sinistro.
Si veda in tal senso quanto disposto agli artt. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 del fascicolo informativo.
Garanzia Annullamento Viaggio
Il contratto prevede un rimborso per le somme pagate – caparra, saldo finale – ad un Tour Operator o ad una Compagnia Aerea e\o di Navigazione e\o di trasporto ferroviario e\o di trasporto automobilistico a seguito di un annullamento del viaggio per l’insorgere di una complicazione che impedisca di partecipare all’Assicurato o un suo familiare risultante sullo Stato di famiglia.
Sono complicazioni: malattia o infortunio comportanti intervento di pronto soccorso o ricovero; morte; danni alla casa dove l’Assicurato abita a seguito di Incendio o di Furto; danni da incidente stradale comprovato da verbale delle Autorità competenti; altre fattispecie descritte all’art. 4.7 del fascicolo informativo.
Avvertenze
Sono operanti delle esclusioni, limitazioni, così come si devono rispettare determinati adempimenti in caso di sinistro.
Si veda in tal senso quanto disposto agli artt. 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 del fascicolo informativo.
Garanzia Rimborso Spese per Interventi Chirurgici del Cane o del Gatto
Il contratto prevede il rimborso delle spese sostenute per interventi chirurgici veterinari a seguito di malattia del cane o del gatto assicurati, come risulta indicato nella Scheda di polizza.
Sono rimborsati gli onorari del veterinario, degli assistenti, i diritti di sala operatoria e materiale di intervento, comprese le protesi; le rette di degenza, assistenza; le cure, i trattamenti fisioterapici e rieducativi; i medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria; le visite, esami, analisi ed accertamenti, sostenute nei 30 giorni precedenti al ricovero o day hospital, e nei 30 giorni ad esso successivi.
Avvertenza
L’assicurazione riguarda solo animali con età compresa tra i 6 mesi ed i 10 anni, che siano stati regolarmente vaccinati.
La copertura assicurativa è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 20% con minimo di 50 euro.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(operanti se richiamate in polizza)
Aumento somme assicurate Morte e Invalidità permanente (CP1)
Con riferimento alle somme riportate nella Scheda di polizza, è facoltà del Contraente indicare, all’atto della stipula, l’Assicurato in favore del quale incrementare le somme assicurate per Morte e per Invalidità Permanente della rispettiva somma prevista qualora, a seguito di infortunio:
• le condizioni dell’Assicurato siano tali da rendere obiettivamente impossibile la prosecuzione del percorso di studi/ corsi professionali/ iter di formazione intrapresi,
oppure,
• l’Assicurato risulti l’unico portatore di reddito del Nucleo familiare assicurato.
Intero capitale per invalidità permanente maggiore del 50% (CP2)
In caso di infortunio di uno o più componenti del nucleo familiare assicurato che comporti per ciascuno una invalidità permanente di grado superiore al 50%, l’indennizzo definitivo sarà liquidato al 100% della somma rispettivamente assicurata.
Indennità suppletiva morte finalizzata alla tutela delle persone con disabilità grave (CP3)
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte e tra i beneficiari designati o, in difetto di designazione, tra gli eredi dell’Assicurato vi siano persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, la Società liquida a questi ultimi una ulteriore indennità pari al 50% della somma spettante agli stessi per il caso di morte dell’Assicurato. In ogni caso, e indipendentemente dai capitali assicurati, anche se con più contratti, tale maggior esborso a carico della Società non potrà superare € 50.000,00 per ciascun assicurato.
Estensione della garanzia: Inclusione RC Proprietà del Fabbricato (CP4)
La copertura assicurativa si intende estesa ai rischi derivanti da un fatto accidentale conseguente alla proprietà dell’abitazione -in normali condizioni di statica e manutenzione- in cui l’Assicurato risiede ed ha eletto -insieme ai componenti dello Stato di famiglia – la propria dimora abituale.
Sono comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti al servizio dei fabbricati, i giardini anche con piante di alto fusto in stato normale di manutenzione e conservazione, gli orti, le aree scoperte non gravate da servitù pubblica, i cortili, purché tutto di pertinenza del fabbricato.
A parziale deroga dell’art. 3.9 lettera l), l’assicurazione si estende alla responsabilità derivante all’Assicurato quale committente di attività di straordinaria manutenzione sul fabbricato assicurato nel quale egli abita, compresi i danni alle persone che partecipano ai lavori, sempreché dall’evento derivi la morte o una lesione personale grave o gravissima così come definite dall’art. 583 del codice penale.
Se l’abitazione è posta in un condominio, l’assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino-nucleo familiare debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.
Scarica e leggi il Set Informativo #FAMIGLIA
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