Condizioni di Assicurazione Autocarri
La polizza Valore Auto ti protegge da rischi durante la circolazione stradale e da eventi che possono danneggiare il conducente, i passeggeri o il veicolo. Oltre alla Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA), che è obbligatoria per legge e ti assicura per i danni causati a terzi durante la circolazione, ti permette di scegliere tra un’ampia gamma di Estensioni Gratuite e Accessorie per accrescere la tua sicurezza e personalizzare la polizza auto sulle tue esigenze.
3.1 – Oggetto dell’assicurazione (Quello che assicuriamo)
L’assicurazione è prestata nei limiti precisati in polizza, od eventualmente indicati nelle sin- gole garanzie, per il veicolo ivi descritto e per le seguenti garanzie che siano espressamente indicate sulla scheda di polizza, fermo quanto previsto al successivo art. 3.4 “Esclusioni”. L’assicurazione vale anche per gli accessori di serie e non di serie e gli optional, il valore dei quali deve essere compreso nella somma assicurata, stabilmente installati sul veicolo, con esclusione degli audiofonovisivi salvo quanto previsto dall’art. 3.2 “Audiofonovisivi”.
A) DANNI AL VEICOLO
3.1.1 Incendio – La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di incendio (combustione con sviluppo di fiamma) anche se dovuto a dolo di terzi, dell’azione del fulmine, esplosione o di scoppio del serbatoio e/o dell’impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso.
3.1.2 Furto e rapina totale – La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e di- retti a lui derivati in conseguenza di sottrazione integrale a seguito di furto o rapina del veicolo descritto in polizza.
In caso di ritrovamento del veicolo, sono compresi i danni subiti dal veicolo in conse- guenza della circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina.
Qualora emerga che il sinistro è avvenuto a seguito di furto delle chiavi con destrezza o all’interno dell’abitazione di chiunque ne detenga legittimamente il possesso, la Società liquiderà il danno con uno scoperto del 20%, salvo il maggior scoperto eventualmente previsto in polizza.
La Società, inoltre, in caso di furto o rapina totale del veicolo terrà a suo carico, fino ad un massimo di Euro 150,00, le spese necessarie per la procura irrevocabile a vendere o de- molire il veicolo oggetto di furto; il rimborso verrà erogato anche in caso di successivo ri- trovamento del veicolo prima della liquidazione dell’indennizzo.
3.1.3 Furto e rapina totale e parziale – La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto o rapina del veicolo descritto in polizza, o di parte di esso. Sono compresi i danni da furto e rapina arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina del veicolo o parti di esso e quelli subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina.
Qualora emerga che il sinistro è avvenuto a seguito di furto delle chiavi con destrezza o all’interno dell’abitazione di chiunque ne detenga legittimamente il possesso, la Società liquiderà il danno con uno scoperto del 20%, salvo il maggior scoperto eventualmente previsto in polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni da effrazione causati al veicolo nell’esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina,
consumati o tentati, di cose non assicurate che si trovano al- l’interno del veicolo, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo. La Società, inoltre, in caso di furto o rapina totale del veicolo terrà a suo carico, fino ad un massimo di Euro 150,00, le spese necessarie per la procura irrevocabile a vendere o demolire il veicolo oggetto di furto; il rimborso verrà erogato anche in caso di successivo ritrovamento del veicolo prima della liquidazione dell’indennizzo.
3.1.4 Eventi socio-politici – La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati, subiti dal veicolo descritto in polizza, in conseguenza di scioperi, sommosse, tu- multi popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio.
3.1.5 Eventi naturali – La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati, subiti dal veicolo descritto in polizza a causa di uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e ca- duta di ghiaccio o neve.
3.1.6 Rottura cristalli – La Società indennizza l’Assicurato delle spese sostenute, a fronte di adeguata documentazione fiscale, per la riparazione o sostituzione (ove, quest’ultima, sia ritenuta necessaria dal tecnico riparatore) dei cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo descritto in polizza a seguito di rottura o danneggiamento dei medesimi comunque ve- rificatasi. Sono comprese anche le spese relative all’ installazione dei nuovi cristalli. L’assicurazione è prestata, indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, per sinistro e per anno assicurativo.
La somma assicurata indicata in polizza si intende interamente operante qualora l’Assi- curato provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto dai riparatori o dalle officine convenzionati con la Società.
Nel caso invece l’assicurato non intenda avvalersi del servizio dei riparatori o delle officine convenzionati con la Società, la somma assicurata indicata in polizza si intende ridotta, solo in caso di sostituzione, di Euro 150,00 per sinistro.
3.1.7 Kasko Totale (Completa) – La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di collisione con altro veicolo, con persone od animali, caduta di oggetti e materiali, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
3.1.8 Collisione con limite di indennizzo – La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato, munito di targa propria o ciclomotore, dovuto alla cir- colazione.
Premesso che il premio della presente garanzia è correlato a quello previsto per la ga- ranzia R.C. Auto, lo stesso verrà automaticamente adeguato, in occasione di ogni sca- denza annuale successiva alla prima.
3.1.9 Pacchetto A “Garanzie integrative”
La Società indennizza l’Assicurato:
Garanzia tasse di proprietà e spese di immatricolazione – in caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo garantito in polizza, di un importo pari:
alla quota della tassa di proprietà non usufruita, escluse le imposte straordinarie e tutte le soprattasse comprese quelle per motori diesel e alimentati GPL, qualora la re- gione di residenza del proprietario non ne preveda il rimborso;
alle spese sostenute e documentate per l’immatricolazione di un nuovo veicolo.
La garanzia è prestata fino ad un massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di Euro 800,00.
Perdita delle chiavi – delle spese documentate sostenute a causa di smarrimento o sot- trazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo. Sono compresi gli esborsi sostenuti per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo nonché quelli relativi allo sbloccaggio del sistema antifurto e/o all’apertura delle portiere. La garanzia è prestata fino ad un massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di Euro 300,00.
Spese di custodia e di parcheggio – delle spese documentate sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall’Autorità in caso di furto totale o rapina. La garan- zia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione della circostanza all’Assicurato.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Spese per l’acquisizione di documenti per la liquidazione del furto totale – delle spese so- stenute e documentate per acquisire la documentazione richiesta per la liquidazione del furto e per la stipula della procura a vendere.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Spese di dissequestro – delle spese legali necessarie al dissequestro del veicolo assicurato in polizza, disposto dall’Autorità Giudiziaria a seguito di incidente stradale.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro e per anno assicurativo.
3.1.10 Pacchetto B “Garanzie complementari Danni”
La Società indennizza l’Assicurato:
Altri danni da esplosione e scoppio – dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo garantito in polizza per:
esplosione o scoppio di cose trasportate o di impianti installati sul veicolo in relazione all’uso dello stesso, purché il trasporto o l’installazione siano effettuati in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione;
esplosione o scoppio verificatosi all’esterno del veicolo. La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Danni ai bagagli trasportati – in caso di danni ai bagagli trasportati di proprietà dell’Assicurato o delle persone trasportate a seguito di uno degli eventi indennizzabili ai sensi dell’art. 3.1.1 “Incendio” o ai sensi della precedente garanzia “Altri danni da esplosione o scoppio”.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Ripristino del box di proprietà – delle spese relative al ripristino del locale di proprietà dell’Assicurato adibito ad autorimessa in conseguenza di incendio o scoppio provocati dal carburante contenuto nel serbatoio o nell’impianto di alimentazione del veicolo.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Eventi socio-politici con limite d’indennizzo – dei danni materiali e diretti, esclusi quelli da incendio, subiti dal veicolo descritto in polizza, in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio, con esclusione degli atti vandalici e dolosi.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Eventi naturali con limite d’indennizzo – dei danni materiali e diretti, esclusi quelli da in- cendio, subiti dal veicolo descritto in polizza a causa di uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e ca- duta di ghiaccio o neve.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assi- curativo, con una franchigia di Euro 500,00 per sinistro.
3.1.11 Pacchetto C “Garanzie complementari Circolazione”
La Società indennizza l’Assicurato:
Collisione con veicoli non assicurati – dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assi- curato a seguito di collisione con altro veicolo identificato con targa e non coperto da as- sicurazione per la Responsabilità Civile derivante da circolazione. L’indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo, ai sensi dell’art. 2054 del Codice Civile.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Dispositivi di sicurezza – delle spese sostenute sino ad un massimo di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, qualora a seguito di un sinistro da circolazione o in conseguenza del tentativo di evitarlo, si rendessero necessari la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:
- air-bag;
- pretensionamento delle cinture di sicurezza;
- dispositivi antincendio.
Impianto antifurto – delle spese sostenute per il ripristino dell’impianto antifurto dan- neggiato a seguito di incidente da circolazione.
La garanzia è prestata sino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assi- curativo.
B) ALTRI DANNI
3.1.12 Ricorso terzi da incendio e da inquinamento
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato quando il veicolo non si trova in circolazione ai sensi della Legge (fatto non inerente alla circolazione stradale).
La Società, inoltre estende la garanzia, nel limite di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, ai danni causati a terzi a seguito di fuoriuscita, dal veicolo assicurato, dei fluidi necessari al suo funzionamento, quando il veicolo non si trova in circolazione ai
sensi della Legge (fatto non inerente alla circolazione stradale).
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali. L’Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio. La Società ha diritto a rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivantele dalla mancata comparizione del medesimo.
3.1.13 – Operazioni di carico e scarico – La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato e, se persona diversa, il committente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza delle operazioni di carico da terra sul veicolo stesso e viceversa eseguite con mezzi o dispositivi meccanici di cui è munito il veicolo.
La garanzia è prestata è prestata fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 per sinistro per anno assicurativo.
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali. L’Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio.
La Società ha diritto a rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivantele dalla mancata comparizione del medesimo.
(valide soltanto se espressamente richiamate nell’apposito riquadro di polizza)
4.1 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI ASSICURAZIONE RVB – Rinuncia al diritto di rivalsa – Garanzia base
Per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, la Società, a parziale deroga dell’art. 2.3 “Esclusioni e rivalsa”, della Sezione 2, rinuncia al diritto di rivalsa:
1) nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
2) nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.
La Società inoltre:
3) nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 Codice della strada e successive modificazioni, applicherà la rivalsa fino alla concorrenza di Euro 1.000,00;
4) nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 Codice della strada e successive modificazioni, applicherà la rivalsa fino alla concorrenza di Euro 3.000,00.
Le deroghe riportate nella presente Condizione Particolare non sono operanti, e quindi la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti di chi di ragione, qualora risulti che il veicolo sia stato affidato consapevolmente ad un conducente nelle condizioni di cui sopra riportati punti 1), 2), 3) e 4).
RVE – Rinuncia al diritto di rivalsa – Garanzia estesa
Per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, la Società, a parziale deroga dell’art. 2.3 “Esclusioni e rivalsa”, della Sezione 2, rinuncia al diritto di rivalsa:
1) nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
2) nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
3) nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 Codice della strada e successive modificazioni;
4) nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 Codice della strada e successive modificazioni.
Le deroghe riportate nella presente Condizione Particolare non sono operanti, e quindi la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti di chi di ragione, qualora risulti che il veicolo sia stato affidato consapevolmente ad un conducente nelle condizioni di cui sopra riportati punti 1), 2), 3) e 4).
Nel caso risulti che il sistema di antifurto satellitare non sia installato, in deroga a quanto previsto all’art. 3.10 “Scoperti e franchigie” della Sezione 3, la Società corrisponderà all’Assicurato il 60% dell’importo da liquidare a termini di polizza, rimanendo il 40% a carico dello stesso Assicurato.
Condizioni di Assicurazione per il servizio assistenza
Le prestazioni di seguito specificate sono fornite dalla Società HDI Assicurazioni S.p.A. tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. che risponde ai numeri telefonici 800 542 002 e 02 5828 6671, come meglio precisato nelle Istruzioni per la richiesta di assistenza.
Sono considerati assicurati per le garanzie Assistenza Vip e Top: il conducente del veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste ai punti V.A.3, V.A.4, V.A.6, V.A.7, V.A.10, V.A.11, V.A.12, V.A.13, V.A.14, T.A.3 e T.A.4, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.
Sono considerati assicurati per la garanzia Assistenza Autocarri Estesa: il conducente del veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste ai punti AE.A.3, AE.A.4, AE.A.7, AE.A.8, AE.A.10 e AE.A.11 le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.
Sono considerati assicurati per la garanzia Assistenza Camper – In viaggio Assistance: il conducente del veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste ai punti C.A.5, C.A.6, C.A.9, C.A.10, C.A.11, C.A.12, C.A.16, C.A.17, C.A.19, C.A.22 e C.A.23 le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.
Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell’area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società organizzatrice ed erogatrice delle prestazioni di Assistenza, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.
Con il Servizio Assistenza Autocarri – Garanzia Estesa sono garantite le prestazioni di seguito specificate: Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica
AE.A.1 – Soccorso stradale – Officina mobile in Italia
Qualora, in seguito a guasto o incidente da circolazione il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza aperto, con spese a carico della Società, fino alla concorrenza massima di Euro 1.500,00 per sinistro.
In caso di guasto avvenuto in aree adibite a cantiere, il massimale si intende ridotto a Euro 600,00 per sinistro.
A richiesta dell’Assicurato il traino potrà essere effettuato fino al punto di assistenza indicato dall’Assicurato stesso. In tale ultimo caso resta a carico dell’Assicurato il maggior costo del traino quale risultante dalla differenza tra quanto avrebbe pagato la Struttura Organizzativa a far trainare il veicolo dal luogo di immobilizzo fino al più vicino punto di assistenza e quanto effettivamente pagato per l’intera tratta effettuata. La richiesta dell’Assicurato potrà essere accolta dalla Struttura Organizzativa esclusivamente in presenza di adeguate garanzie di pagamento.
Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali a titolo di mero esempio, percorsi fuoristrada).
Qualora per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l’utilizzo di mezzi eccezionali, l’intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati.
Alternativamente al traino la Struttura Organizzativa potrà inviare una officina mobile per effettuare l’intervento d’emergenza sul posto. Saranno coperti i costi relativi alla percorrenza di andata/ritorno dell’officina mobile entro i massimali su indicati.
Se il luogo dell’immobilizzo del veicolo, in conseguenza di guasto o di incidente da circolazione, è l’autostrada, specifiche istruzioni verranno fornite dalla Struttura Organizzativa.
Sono esclusi dai massimali sopraindicati i costi relativi all’eventuale recupero e trasferimento della merce trasportata e i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione che rimarranno a carico esclusivo dell’Assicurato.
AE.A.2 – Recupero veicolo fuori strada
Qualora in caso di incidente il veicolo pesante sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo pesante danneggiato nell’ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 1.500,00.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. Sono esclusi dal massimale sopraindicato i costi relativi al recupero e al trasferimento della merce. Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’assicurato
AE.A.3 – Spese d’albergo
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto o incidente per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti costringendo l’Assicurato e l’eventuale secondo autista a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla loro sistemazione in un albergo.
La Società terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) fino a Euro 100,00 per notte e per un massimo di tre notti per sinistro, qualunque sia il numero di persone coinvolte.
Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione. L’Assicurato dovrà informare preventivamente la Struttura Organizzativa della sosta forzata in modo che possa intervenire direttamente prenotandogli un albergo.
AE.A.4 – Rientro alla residenza dell’assicurato
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o ai 4 giorni all’estero, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all’Assicurato ed all’eventuale secondo autista un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica o un’autovettura in sostituzione per il rientro alla residenza.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
La Società terrà a proprio carico:
• il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 500,00;
• il costo del noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, per un massimo di
due giorni.
Sono escluse dalla prestazione:
• le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
• le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
• le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
• l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.
L’Assicurato dovrà richiedere direttamente e preventivamente alla Struttura Organizzativa di mettere a sua disposizione i biglietti di viaggio o di prenotare a suo nome l’autovettura.
AE.A.5 – Recupero del veicolo riparato
Qualora il veicolo venisse riparato sul posto dell’immobilizzo oppure qualora in Italia l’Assicurato non fosse in condizione di guidare il veicolo per una malattia e/o per un infortunio o a seguito del ritiro della patente, la Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato o ad una persona da lui delegato un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, per permettere il recupero del veicolo.
La Società terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.
L’Assicurato dovrà richiedere direttamente e preventivamente alla Struttura Organizzativa di mettere a sua disposizione, o alla persona delegata, il biglietto.
AE.A.6 – Anticipo spese di prima necessità
Qualora l’Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell’impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a seguito a guasto o incidente del veicolo, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 155,00.
Nel caso l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di Euro 155,00, la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie, quali a titolo esemplificativo: fideiussione bancaria. L’importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 2.000,00.
Sono esclusi dalla prestazione:
• i trasferimenti di valuta all’estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;
• i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Struttura Organizzativa di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
AE.A.7 – Consulenza medica
Qualora a seguito di infortunio o malattia l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da
effettuare in suo favore.
AE.A.8 – Invio di un ambulanza in Italia
Qualora a seguito di infortunio, causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l’Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l’autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300,00.
Prestazioni operanti solo quando il sinistro si verifica all’estero
AE.A.9 – Invio pezzi di ricambio
Qualora l’Assicurato, trovandosi all’estero, necessitasse di pezzi di ricambio indispensabili alla riparazione ed al funzionamento del veicolo immobilizzato per guasto, incidente, ma questi non fossero reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca ed al loro invio.
La spedizione verrà effettuata fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del veicolo, con spese a carico della Società fino alla concorrenza di Euro 500,00 per anno assicurativo, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto. La Società non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a irreperibilità dei pezzi richiesti.
Sono esclusi dalla prestazione:
• il costo dei pezzi e le eventuali spese doganali che dovranno essere rimborsate dall’Assicurato al suo rientro in Italia;
• i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;
• i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione;
• i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.
L’Assicurato dovrà comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l’esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio. La Struttura Organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all’inoltro dei pezzi stessi fino a destinazione e a dare le opportune istruzioni se necessarie.
L’Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.
L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente. La garanzia è operante solo quando il sinistro si verifica all’estero (al di fuori del territorio dell’Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).
AE.A.10 – Rimpatrio sanitario
Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo pesante assicurato, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
• aereo sanitario;
• aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
• treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
• autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.
La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.
La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio.
La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l’Assicurato od suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
AE.A.11 – Rientro salma
Qualora, a seguito di incidente stradale nel quale rimasto coinvolto il veicolo pesante assicurato, l’Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico
le relative spese fino ad un massimo di Euro 3.000,00 per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati.
Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, prestazione diventerà operante dal momento in cui Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
AE.B – Istruzioni per la richiesta di assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24:
dall’Italia al numero: 800 542 002
dall’estero al numero: +39 02 5828 6671
Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a: EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Piazza Trento, 8 20135 MILANO
oppure inviare un fax al numero: +39 02 5847 7201
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Cognome e Nome
3. Numero di polizza e/o targa preceduto dalla sigla:
• “HTRT” se il veicolo assicurato ha un peso complessivo a pieno carico fino a
190 quintali;
• “HDIF” se il veicolo assicurato ha un peso complessivo a pieno carico superiore a 190 quintali;
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
DELIMITAZIONI ED EFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA AUTOCARRI GARANZIA ESTESA
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, sono inoltre operanti le seguenti condizioni valide per il Servizio Assistenza Autocarri Garanzia Estesa.
a) il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
b) tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza, fatta eccezione per le “Assistenze telefoniche”.
c) a durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni.
d) tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l’Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall’assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni
conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico
di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto: si considerano tali i paesi indicati nel sito “http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo”, che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.
e) qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
f) la Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza.
g) ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.
h) relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell’esame del sinistro stesso.
i) tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
l) l’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
m) a parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione che ha erogato la prestazione.
Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le Condizioni Generali che regolano il contratto in generale, in quanto compatibili.