No, la Compagnia non è obbligata a fornire l’attestato di rischio nel caso di:sospensione della garanzia nel corso del contratto; contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.