Premi:
• Se il contribuente è il Contraente, i premi annuali sono detraibili al 19% con il limite di euro 1.291,14 (se il Contraente e l’Assicurato sono persone diverse, l’Assicurato deve dipendere fiscalmente dal Contraente); inoltre la detraibilità è possibile se il contratto ha durata pari o superiore a 5 anni e nei primi 5 anni non è stata riscattata la polizza o sono stati chiesti prestiti;
• se il Contraente detrae i premi ed esercita il riscatto nei primi 5 anni la Compagnia effettua una ritenuta d’acconto sul cumulo dei premi;
• ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi versati per le assicurazioni sulla vita, anche eventuali premi versati dal Contraente per le assicurazioni infortuni, nonché i contributi previdenziali non obbligatori per legge, fermo restando il sopraindicato limite massimo di euro 1.291,14. In virtù della detrazione di imposta sopra descritta, il costo effettivo delle assicurazioni sulla vita risulta inferiore ai premi versati.
Capitali:
• Caso morte: non tassati;
• Caso vita: sono tassati al 12,50% sull’imponibile che è pari alla differenza tra il capitale liquidato e il cumulo dei premi pagati. La percentuale diminuisce del 2% per ogni anno di durata della polizza oltre al decimo.
Rendite:
• assoggettate a tassazione IRPEF nella misura del 60%.