Detrazione fiscale dei premi : ” Sui premi pagati per le assicurazioni sulla vita di ‘puro rischio’, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo il rischio di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un massimo di 1.291,14 euro, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d’imposta ai fini dell’IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi. Qualora soltanto una componente del premio pagato per l’assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione d’imposta spetta esclusivamente con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Compagnia nel documento di polizza. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato – se persona diversa del Contraente – risulti fiscalmente a carico di quest’ultimo. Ai fini della detrazione di imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi pagati dal Contraente per le assicurazioni sulla vita o per le assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione di imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di 1.291,14 euro. In virtù della detrazione d’imposta , il costo effettivo della assicurazione sulla vita di ‘puro rischio’ risulta inferiore ai premi pagati. Sui premi pagati per le assicurazioni sulla vita di ‘risparmio’, intendendosi per tali le assicurazioni che prevedono l’investimento dei premi finalizzato alla tutela del risparmio, non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale. Tassazione delle somme assicurate:” Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazione sulla vita sono esenti da IRPEF e dall’imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato, in caso di invalidità permanente ovvero in caso di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Se corrisposte in forma di capitale, al termine del differimento o per riscatto, sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta nella misura del 12,5% della differenza tra la somma dovuta e l’ammontare dei premi pagati (al netto dell’eventuale componente indicata dalla Compagnia per le coperture di rischio). I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali (corrisposti dalla Compagnia al lordo degli oneri fiscali) concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza tra capitale percepito e premi versati. Le rate di rendita, limitatamente all’importo ottenuto come differenza fra la rata di rendita erogata e la corrispondente rata senza tener conto dei rendimenti finanziari che maturano dopo la data in cui sorge il diritto alla corresponsione della rendita, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostituiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.