I capitali assicurati non entrano nell’asse ereditario. Ai sensi dell’art. 1920 del C.C. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione, per cui le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario e non sono soggette a imposta di successione