“La regola proporzionale, prevista dall’articolo 1907 del Codice Civile, stabilisce che, se al momento del sinistro il bene assicurato aveva un valore superiore alla somma assicurata, l’indennizzo viene ridotto in proporzione al rapporto fra i due valori.” La regola proporzionale non opera per i beni assicurati a primo rischio assoluto. “