Auto – Attestato di Rischio
Qui trovi una lista delle domande più frequenti con le risposte.
La dematerializzazione è un processo innovativo che prevede il passaggio da documenti in forma cartacea a documenti con la stessa validità ma in formato digitale. Per quanto riguarda le compagnie assicurative la dematerializzazione interessa l’Attestato di Rischio, che dal 1° luglio 2015 è a disposizione in pdf nell’Area Riservata del sito della COmpagnia; il Contrassegno assicurativo, che dal 18 ottobre 2015 non viene più emesso in quanto cessa l’obbligo di esporlo per poter circolare (D.M. 110/2013); il Certificato di Assicurazione, che non verrà più inviato in formato cartaceo. Lo riceverai in pdf via mail: potrai stamparlo e tenerlo sempre a bordo del veicolo.
Dal 1° luglio 2015 l’Attestato di Rischio (ATR) del tuo veicolo da cartaceo diverrà esclusivamente un attestato digitale. Pertanto non te lo invieremo più via posta ma lo troverai sempre a tua disposizione in Area Riservata del sito della Compagnia o dovrai richiederlo in Agenzia.
L’Attestato di Rischio (ATR) è il documento che racconta la tua storia assicurativa. Ogni compagnia di assicurazioni auto deve rilasciarlo almeno 30 giorni prima di ogni scadenza di polizza. In questo documento sono indicati i dati relativi a:la classe CU di Bonus Malus (sia di provenienza che di assegnazione) i sinistri avvenuti negli ultimi 5 anni: sia quelli “pagati” (quindi di tua responsabilità) che quelli “riservati” (ancora in fase di definizione sulla responsabilità).la classe di Conversione Universale (classe CU), che viene calcolata secondo parametri fissi e uguali a tutte le compagnie. Dal 1° luglio 2015 l’Attestato di Rischio (ATR) del tuo veicolo da cartaceo diverrà esclusivamente un attestato digitale. Pertanto non te lo invieremo più via posta ma lo troverai sempre a tua disposizione in Area Riservata del sito della Compagnia o dovrai richiederlo in Agenzia.
No, la Compagnia non è obbligata a fornire l’attestato di rischio nel caso di:sospensione della garanzia nel corso del contratto; contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
Nel caso di nuovo contratto, il periodo di osservazione inizia dal giorno di decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza della prima annualità assicurativa. Nel caso di rinnovo, i periodi successivi hanno durata 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo di osservazione precedente, due mesi prima della scadenza della polizza.
Auto – Carta Verde
La Carta Verde, il certificato internazionale di assicurazione, è richiesta solo in un numero limitato di Paesi per circolare con il proprio veicolo.È obbligatoria infatti solo in Albania, Bosnia Erzegovina, Bielorussia, Israele, Iran, Marocco, Macedonia – F.Y.R.O.M., Montenegro, Russia, Tunisia, Turchia, Ucraina.Invece, in tutti i Paesi dello Spazio Economico Europeo e in Andorra, Svizzera e Serbia la Carta Verde non è necessaria per circolare.Per gli stati non aderenti al sistema Carta Verde, bisogna stipulare un’apposita copertura assicurativa alla frontiera. Consulta l’elenco aggiornato sul sito dell’UCI
La Carta Verde è gratuita e viene allegata al Certificato su richiesta.
Auto – Certificato di Assicurazione
Anche il Certificato di Assicurazione verrà digitalizzato: lo riceverai in pdf via mail o lo potrai scaricare dall’Area Riservata del sito della Compagnia. Devi averlo a disposizione nel veicolo per mostrarlo in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine. Lo puoi esibire in versione cartacea o direttamente in digitale da smartphone o tablet.
Auto – Classe di merito
In base al Decreto Bersani, se stai acquistando un nuovo veicolo e, tu o un tuo familiare convivente possedete un’altra auto assicurata, puoi assicurare il nuovo mezzo con la stessa classe bonus-malus del veicolo già assicurato. Per poter usufruire dei benefici del Decreto, occorre rispettare i seguenti requisiti:
– Sia il veicolo già assicurato, sia il veicolo da assicurare devono essere intestati a una persona fisica ed essere della medesima tipologia (es. due autovetture);
– I due veicoli devono essere di proprietà della stessa persona oppure essere intestati a persone che siano anche conviventi (che abbiano cioè il medesimo stato di famiglia);
– Il veicolo già assicurato deve avere una polizza attiva;
– Il veicolo da assicurare deve essere nuovo o anche usato, purché dalla prima immatricolazione o dalla voltura al Pra non sia trascorso più di un anno;
– Il veicolo nuovo deve in ogni caso essere assicurato per la prima volta da chi usufruisce del Decreto. Se intendi avvalerti del Decreto Bersani, in fase d’acquisto della polizza dovrai allegare alla normale documentazione anche:
– L’attestato di rischio (ATR) tuo o del tuo familiare, in vigore al momento della stipula del contratto;
– Lo Stato di Famiglia in bollo
Se sei responsabile di un incidente con soltanto due veicoli coinvolti: Chiedi l’importo pagato per il sinistro dalla compagnia assicurativa della controparte alla CONSAP (ti assistiamo noi nella richiesta). Decidi se rimborsare l’importo pagato per il tuo sinistro. In caso tu decida per il rimborso, inviaci l’attestazione del pagamento rilasciata da Consap . Provvederemo alla derubricazione del sinistro dal tuo attestato di rischio, ossia alla sua eliminazione e, in caso tu abbia già rinnovato la polizza, rimborseremo la differenza del premio pagato.
No. L’aumento di classe bonus/malus dipende semplicemente dal verificarsi di un sinistro per colpa dall’assicurato con sua responsabilità principale e per il quale venga pagato un risarcimento, a prescindere dall’entità del danno provocato
No. In caso di incidente la tua classe bonus/malus aumenterà solo nel caso in cui sia stata addebitata a te la responsabilità principale e venga pagato il risarcimento per il danno causato per colpa tua
Sì, è possibile. In questo caso però la classe di bonus/malus applicata alla polizza non sarà la tua, ma quella del proprietario del veicolo
Certamente, mantieni la stessa classe di bonus/malus riportata sull’attestato di rischio rilasciato dalla tua compagnia di provenienza
Si tratta di un sistema tariffario, secondo il quale il premio assicurativo relativo alla garanzia responsabilità Civile viene aumentato nel caso di uno o più sinistri (malus), mentre viene diminuito in assenza di sinistri (bonus).
No, l’Assicurato può mantenere la classe CU maturata entro 5 anni dalla scadenza dell’ultimo attestato di rischio conseguito.
No, il veicolo deve necessariamente essere venduto, posto in conto vendita presso concessionario autorizzato, demolito, distrutto, esportato definitivamente all’estero o essere stato oggetto di furto.
Auto – Demolizione Disdetta e Premio
Sì, è ammessa la rateazione semestrale, quadrimestrale o trimestrale, con incremento del premio annuo rispettivamente del 3%, 4% o 5%.Ti invitiamo però a valutare le maggiori possibilità offerte dalla CARTA HDI. Trovi tutte le informazioni nella sezione “Iniziative – Rateizzazioni – Carta HDI”
È il costo della polizza e delle coperture del contratto di assicurazione, aumentato delle tasse che gravano sui contratti di assicurazione. Dal pagamento del premio dipende l’efficacia dell’assicurazione
Dal 1° Gennaio 2013 è stato abolito il tacito rinnovo per tutte le compagnie. Quindi non è più necessario dare la disdetta alla scadenza della tua polizza. La copertura assicurativa tuttavia sarà ritenuta valida al massimo sino al 15° giorno successivo al termine contrattuale indicato in polizza, ma non oltre l’attivazione della nuova copertura.
Sì, per il periodo di copertura non usufruito al netto delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Auto – Rinnovi, Sinistri, Sospensione
È possibile richiedere la sospensione e la successiva riattivazione per l’assicurazione auto, moto e furgone, previa richiesta e restituzione del certificato e carta verde. La sospensione può avere la durata massima di un anno. Quando si avesse nuovamente bisogno di utilizzare il veicolo, o inserire un nuovo veicolo (a condizione che quello vecchio sia stato venduto, esportato o demolito) è necessario riattivare il contratto, ottenendo nuovi certificato e carta verde. Se la sospensione ha avuto durata inferiore ai tre mesi la scadenza del contratto riattivato è uguale alla scadenza originaria, altrimenti la scadenza viene prorogata di un intervallo di tempo pari al periodo di sospensione. Se entro 12 mesi dalla data di sospensione non riattivi la polizza, il contratto si estingue e non prevede alcun rimborso del premio non utilizzato.
Sì, è obbligatorio denunciare tempestivamente il sinistro, sia che si abbia torto, sia che si abbia ragione. Nel caso si tratti di un incidente, avvenuto tra due soli veicoli con targa italiana e assicurati regolarmente e ci sia accordo sulla dinamica dell’incidente, può essere sufficiente compilare la constatazione amichevole. Il modulo dovrà essere firmato da entrambi i conducenti, che ne tratterranno due copie ciascuno, una per loro e una per le rispettive compagnie di assicurazione. In caso di mancato accordo sulla dinamica invece il modulo dovrà essere sottoscritto dal conducente o dall’assicurato che trasmetterà una copia della constatazione amichevole alla Compagnia trattenendone una per sé.
La copertura assicurativa ha inizio dalla data riportata sulla polizza, posto che ne sia stato corrisposto il premio; altrimenti sarai in garanzia dalle ore 24 del giorno in cui avrai effettuato il pagamento.
La copertura assicurativa ha validità sino al quindicesimo giorno successivo al termine contrattuale indicato in polizza.
Auto – Valore assicurato, Variazioni, Vendita
Dal 18 Ottobre 2015 per gli automobilisti non sarà più necessario esporre il contrassegno assicurativo sul parabrezza in quanto le compagnie alimenteranno un’apposita banca dati. Le Forze dell’ordine verificheranno, attraverso un innovativo sistema, se il numero di targa è presente nella banca dati dei veicoli assicurati, direttamente sul posto di blocco o attraverso l’utilizzo di dispositivi elettronici a distanza come Autovelox, Tutor, Telepass e Telecamere ZTL
A partire dalla dichiarazione dei redditi 2015 nessuno potrà più dedurre la quota per il servizio sanitario nazionale che versiamo con il premio RC auto. A stabilirlo è stato il Decreto IMU (comma 2-bis, articolo 12, DL IMU n. 102/2013, convertito nella Legge 124/2013): il contributo al Servizio Sanitario nazionale (CSSN) sulle assicurazioni auto non sarà più deducibile fiscalmente, né ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche né ai fini IRAP, con effetti anche per imprese e professionisti.
Passaci a trovare in Agenzia o contattaci. Ti illustreremo tutte le campagne promozionali al momento attive.
Contattaci per conoscere tutte le nostre ultime offerte. Ciclicamente sono disponibili pacchetti di sconti in caso si assicuri tutto il nucleo familiare. Inoltre verifica se attiva la campagna “Presente un amico” che prevede particolari agevolazioni sulla tua Tessera Fedeltà.
Sì, per la contraenza non è vincolante la proprietà del veicolo
Sì, viene calcolato un rimborso per il periodo compreso fra la data di sostituzione del contratto e la prima scadenza annuale, al netto delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Sì, nel caso tu abbia cambiato macchina o ci siano altri elementi del contratto che sono variati. Alcune modifiche potrebbero richiedere la tua firma e/o comportare una variazione del premio
Il capitale assicurato viene calcolato in questo modo: per i veicoli nuovi corrisponde al prezzo di acquisto, per i veicoli usati corrisponde al valore indicato da Quattroruote e viene stabilito in base all’anno di immatricolazione del veicolo, alla marca e al modello. Ogni anno, in occasione del rinnovo della polizza, tale valore viene ricalcolato, sempre sulla base del valore indicato da Quattroruote.
Lo scoperto/franchigia è una cifra che non viene rimborsata e resta a carico dell’assicurato. E’ espresso da due cifre: una percentuale (scoperto) e una cifra definita in euro (franchigia). Ad esempio vediamo cosa significa “scoperto del 10% con minimo di 250 euro”: – per un danno da euro 0 a 250 (inferiore a 250) non si ha alcun rimborso -per un danno da euro 250 a 2.500 lo scoperto è di euro 250. Ad esempio, su un danno di euro 1.000, vengono rimborsati euro 750 perché euro 250 (franchigia minima) restano a carico dell’assicurato -per un danno superiore a euro 2.500 lo scoperto è del 10% del valore del danno. Ad esempio, su un danno di euro 5.000, vengono rimborsati euro 4.500 perché il 10% resta a carico dell’assicurato. Ti ricordiamo la differenza tra franchigia e scoperto. La franchigia è normalmente espressa in cifra fissa e il suo ammontare è già pattuito a priori. Lo scoperto è invece espresso in percentuale e, poiché si applica sul danno, il suo ammontare non è definibile a priori.